Cassazione Penale, Sentenza n. 3409/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. I motivi di ricorso contestavano: (1) l'erronea qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta distrattiva anziché truffa o mero inadempimento, con conseguente presunto difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; si sosteneva che la cessione degli immobili fosse fondata su valori delle azioni e cambiali non corrispondenti al vero e che il mancato pagamento fosse giustificato da ragioni civili; (2) la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori, alla sussistenza del concorso dell'extraneus (Villa) nel fatto distrattivo e alla congruità della commisurazione delle pene e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la fattispecie descritta nell'imputazione era compatibile con la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distacco di beni senza effettiva contropartita con possibile depauperamento dei creditori) e non configurava necessariamente una truffa; non è stato rilevato difetto di correlazione fra imputazione e accertamento di fatto in sentenza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti senza specifiche censure di diritto; la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la valutazione sulla diminuzione della garanzia, sul concorso dell'imputato e sulla determinazione delle pene. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (legge fall.)
art. 216, connma 1, n. 1, legge fall.
La sentenza applica il principio che la cessione di cespiti del fallito senza effettiva contropartita integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto può comportare depauperamento del patrimonio a danno dei creditori.
art. 640 cod. pen. (truffa)
cfr. art. 640, comma 1, cod. pen.
La Corte distingue la truffa (che presuppone artifici o raggiri volti a indurre in errore il cedente) dalla bancarotta patrimoniale: l'esistenza di artifici idonei ad ingannare è rilevante per la truffa, ma non necessaria per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte territoriale ha motivato il regime sanzionatorio richiamando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena (gravità della condotta, modalità, recidiva, comportamento successivo), giustificando il diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende)
In base a questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e fissato un importo da versare alla Cassa delle ammende, ritenendo i motivi manifestamente infondati e imputando profili di colpa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comnna 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare l'ampiezza del ricorso in relazione ai motivi proposti in cassazione (limiti di specificazione dei motivi di impugnazione).
Principi giurisprudenziali sulla bancarotta patrimoniale e sulla correlazione tra accusa e sentenza
«in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco — con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga — del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperamento patrimoniale nei confronti dei creditori»
La Corte applica il consolidato principio di legittimità per cui ogni negozio dispositivo può assumere valenza distrattiva se non produce incrementi patrimoniali concreti per la disponente; inoltre il principio di correlazione tra contestazione e sentenza richiede un nucleo comune tra fatto contestato e fatto accertato, non una corrispondenza letterale.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale si verifica quando beni sono distaccati dal patrimonio dell'impresa fallita senza effettiva contropartita, con conseguente concreta pericolosità per i creditori; non è determinante la forma negoziale ma l'effetto sul patrimonio.
- La qualificazione del fatto come truffa richiede la prova di artifici o raggiri idonei a ingannare la controparte; l'esistenza di irregolarità o di inadempimenti civili non esclude automaticamente la rilevanza penale per bancarotta se è dimostrato il depauperamento patrimoniale.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non impone una corrispondenza testuale assoluta: è sufficiente che vi sia un nucleo comune dei fatti e che l'imputato abbia potuto difendersi rispetto all'oggetto dell'accusa; la trasformazione radicale degli elementi essenziali è necessaria per configurare violazione.
- In Cassazione il ricorso non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione della prova o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: occorre dedurre specifici vizi di diritto o travisamento probatorio per essere ammessi e accolti.
- Per contrastare efficacemente una contestazione di bancarotta patrimoniale è rilevante documentare il valore reale dei cespiti, la esistenza di contropartite effettive e l'assenza di diminuzione della garanzia per i creditori; la prova di atti posti in essere dall'extraneus che escludano concorso deve essere affrontata concretamente nei gradi di merito.
- Sul piano della pena, il rigetto delle attenuanti generiche richiede motivazione congrua in relazione agli elementi dell'art. 133 c.p.; comportamenti successivi e recidiva possono giustificare un irrigidimento della misura.
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