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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Montedoro” n. 22 del Numero Generale, n. 4 del Settore Ufficio Gestione Gare, del 16.01.2026, con la quale la stazione appaltante ha “ritenuto di non dover aderire al parere formulato da Anac in sede precontenziosa” e, per l’effetto, “di aggiudicare, sotto condizione risolutiva, l’appalto avente ad oggetto i servizi tributari del Comune di Ceglie Messapica – CIG: B869806438 in favore della ditta Meg tributi s.p.a., con sede in Via Lima, Roma (RM), 198, che ha conseguito il punteggio finale pari a 84.285”; - di tutti i Verbali di gara, nessuno eccettuato e/o escluso, e così, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, del: Verbale n. 1 del 8.11.2025; Verbale n. 2 del 21.11.2025; Verbale n. 3 del 22.11.2025; - ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, del Bando di gara, del Disciplinare (art. 8, lett. a) e del Capitolato Tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara, nessuno eccettuato e/o escluso, con particolare riguardo all’“allegato e - offerta economica”; - di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupposto e/o conseguente e/o connesso a quelli impugnati, anche se al momento non conosciuto; - per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’esclusione della società SO.G.E.T. S.p.A. (Società Gestione Entrate e Tributi) e la conseguente riammissione in gara; > nonché per la declaratoria di annullamento e/o inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato con Meg Tributi S.p.A., con dichiarazione di disponibilità della parte ricorrente al subentro o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario, per la somma che potrà essere determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montedoro del 16 gennaio 2026, recante conferma dell'esclusione dell'impresa ricorrente e aggiudicazione dell'appalto di servizi tributari all'impresa controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione, deducendo l'illegittimità della determinazione con cui la stazione appaltante, a seguito di un parere precontenzioso ANAC, ha confermato l'esclusione e non si è conformata al parere. Il motivo riguarda l'erronea interpretazione della lex specialis, in particolare dell'art. 8, lett. a), del disciplinare e dei criteri di aggiudicazione: secondo la ricorrente, i ribassi dovevano essere formulati separatamente per ciascun servizio e per ciascun aggio massimo, con attribuzione e somma dei punteggi secondo la formula prevista dalla lex specialis. La stazione appaltante avrebbe invece valorizzato un'ambiguità contenuta nel modello fac simile di offerta economica, traendone la conseguenza espulsiva. Sono state inoltre proposte domande conseguenti di annullamento o declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, disponibilità al subentro e, in subordine, risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha considerato prima facie fondata la censura relativa all'esclusione. La lex specialis, letta secondo il criterio letterale e sistematico, stabiliva chiaramente che i ribassi dovessero riferirsi ai singoli aggi massimi previsti per i diversi servizi, con punteggi distinti da calcolare e sommare secondo la formula di gara. Tale interpretazione risultava confermata anche dall'allegato relativo ai criteri di aggiudicazione. L'ambiguità presente nel solo modello fac simile di offerta economica non è stata ritenuta decisiva, poiché il modello predisposto dall'amministrazione per agevolare la partecipazione non costituisce, di per sé, parte integrante della lex specialis; in ogni caso, un'eventuale ambiguità avrebbe dovuto essere risolta in favore della più ampia partecipazione, non mediante esclusione. Il TAR ha quindi ritenuto prima facie illegittima l'esclusione e, per illegittimità derivata, l'aggiudicazione conseguente. Ha accolto la domanda cautelare e ordinato all'amministrazione il riesame del provvedimento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza da parte della ricorrente oppure, alternativamente, dalla comunicazione della Segreteria. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 21 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto il riesame dell'atto impugnato.

  • art. 220 d.lgs. 36/2023

    Riguarda il parere ANAC reso in sede precontenziosa, rispetto al quale la stazione appaltante non si è conformata; il provvedimento cautelare considera tale circostanza nel contesto del riesame dell'esclusione.

  • art. 82 d.lgs. 36/2023

    È richiamato a conferma dell'esclusione del modello fac simile dall'ambito oggettivo della documentazione di gara integrante la lex specialis.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale di interpretazione contrattuale è utilizzato, insieme al criterio sistematico, per interpretare le clausole della lex specialis secondo il significato immediatamente evincibile dalle parole utilizzate.

  • art. 1363 c.c.

    Il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole è utilizzato per ricostruire sistematicamente il significato della disciplina di gara.

Massime di principio

  • Nelle procedure di evidenza pubblica, la lex specialis deve essere interpretata prioritariamente secondo il criterio letterale e quello sistematico, attribuendo alle clausole il significato immediatamente evincibile dalle parole utilizzate e dalla loro connessione, senza che l'attività ermeneutica possa assumere una funzione integrativa.
  • Il principio del favor partecipationis opera quando le clausole della lex specialis non sono chiare e presentano margini di opinabilità; non può invece sovvertire il significato letterale e sistematico di una disciplina di gara chiara.
  • Il modello fac simile di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante per agevolare la partecipazione non costituisce, di per sé, parte integrante della lex specialis; un'ambiguità contenuta esclusivamente nel modello non può giustificare l'esclusione quando la disciplina di gara risulta chiara.
  • Quando la lex specialis stabilisce che il ribasso deve essere riferito separatamente ai singoli servizi e ai relativi aggi massimi, l'offerta deve essere valutata secondo tale articolazione e i punteggi relativi ai singoli servizi devono essere calcolati e sommati secondo la formula prevista dalla stessa disciplina.
  • Se un'ambiguità del modello fac simile fosse comunque ritenuta rilevante ai fini dell'interpretazione dell'offerta, essa dovrebbe essere risolta, in presenza di clausole opinabili, in senso favorevole alla massima partecipazione e non mediante l'esclusione del concorrente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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