Sentenza n. 359/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20/05/2022 (doc. n. 1), con il quale il Comune Carini – Ripartizione VII ha denegato il condono edilizio richiesto dal ricorrente con istanza prot. n. -OMISSIS- del 01/03/1995 (pratica n. -OMISSIS-); - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 26/04/2022 (pratica n. -OMISSIS-), notificata il 03/05/2022 (doc. n. 2), di ingiunzione di demolizione di opere edilizie adottata dalla Ripartizione X del Comune di Carini; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali. E per la declaratoria di illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo del Comune di Carini di provvedere in ordine all'istanza avanzata dall'odierno ricorrente con nota pec del 12/05/2022 (doc. n. 3), volta alla revoca dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Carini e all'adozione di un Piano di Recupero in variante ai sensi del comma 54, L. 23/12/1996 n. 662. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1/6/2023: Per l’annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- dell'11/10/2022 (pratica n. -OMISSIS-), notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 09/05/2023, con la quale il Capo Ripartizione VI del Comune di Carini ha dichiarato “l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L. N. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi art. 30, 8° comma, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) degli immobili […] costituenti la lottizzazione abusiva ed identificati in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- p.lle: NCT: -OMISSIS-; NCEU: p.lle -OMISSIS-”, disponendo la trascrizione del provvedimento nei Pubblici Registri e “l'immissione in possesso delle aree e delle opere” descritte nella stessa ordinanza (doc. n. 5). - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5\7\2024: Per l’annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 29/04/2024 (doc. n. 6), notificata il 06/05/2024, del Comune Carini – Ripartizione VI, avente ad oggetto: “notifica accertamento inottemperanza all’ordinanza di diffida a demolire n. -OMISSIS- del 26/04/2022”; - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 29/04/2024 (doc. n. 7), notificata il 06/05/2024, del Comune Carini – Ripartizione VI, avente ad oggetto: “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/01”; - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 29/04/2024 (doc. n. 8), notificata il 06/05/2024, del Comune Carini – Ripartizione VI, avente ad oggetto: “provvedimento di sgombero”; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio, ordinanza di demolizione, ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza, irrogazione di sanzione pecuniaria e sgombero
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono relativo a un immobile realizzato nell’ambito di una lottizzazione abusiva, l’ordinanza di demolizione di ulteriori opere e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di acquisizione gratuita delle aree e delle opere al patrimonio disponibile del Comune, nonché i successivi provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza, irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e sgombero. Ha sostenuto che la zona fosse ormai completamente urbanizzata, che non sussistessero i presupposti della lottizzazione abusiva e che il Comune avrebbe dovuto considerare lo stato urbanistico sopravvenuto, revocare l’originaria ordinanza di sospensione della lottizzazione e adottare una variante o un Piano di recupero. Ha inoltre dedotto il silenzio illegittimo su tali istanze, la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, il difetto di diffida preventiva ex art. 35 d.P.R. 380/2001, l’erronea qualificazione delle opere minori e la sproporzione della demolizione. Con riferimento all’acquisizione, ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio e l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001. Avverso i provvedimenti successivi ha sostenuto che non potesse essergli contestata l’inottemperanza, poiché la demolizione avrebbe dovuto essere eseguita dal Comune, e che la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, non fosse applicabile agli abusi su area già acquisita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 30, comma 8. Ha infine contestato il potere di disporre lo sgombero di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione, adottata nel 1993 e divenuta irrevocabile dopo il rigetto del ricorso straordinario, avesse consolidato l’accertamento della lottizzazione abusiva e prodotto automaticamente, decorsi novanta giorni senza revoca, l’acquisizione delle aree al patrimonio disponibile comunale. La successiva urbanizzazione della zona non incideva sul diniego di condono, che costituiva atto dovuto, né il Comune aveva l’obbligo di adottare una variante urbanistica o un Piano di recupero per sanare l’abusivismo. Le norme sul recupero urbanistico degli agglomerati abusivi anteriori al 1° ottobre 1983 non erano applicabili alla lottizzazione successiva. Le singole costruzioni non potevano essere valutate isolatamente ai fini del condono, poiché la lottizzazione abusiva comporta una trasformazione complessiva del territorio; la sanatoria sarebbe stata eventualmente possibile solo mediante la speciale procedura di variante prevista dalla normativa. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione nonostante l’assenza della specifica diffida ex art. 35, poiché l’ingiunzione aveva già assegnato un termine per la demolizione, e ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio per gli atti vincolati e sanzionatori. La consistenza modesta delle opere era irrilevante, trattandosi di manufatti realizzati su area già acquisita al patrimonio comunale e privi di titolo di legittimazione. Ha respinto anche le censure contro l’acquisizione gratuita, ritenendola automatica, vincolata e ripristinatoria, non punitiva, quindi non soggetta al principio di proporzionalità delle pene né alle garanzie proprie della materia penale; ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, ha annullato esclusivamente l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, poiché tale sanzione, avente natura punitiva, non è applicabile analogicamente all’inottemperanza a un ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001. Ha invece ritenuto legittimi gli altri provvedimenti, compreso lo sgombero, considerato potere implicito e strumentale all’obbligo comunale di demolire le opere abusive dopo l’acquisizione dell’area. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
«le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune, il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere»
L’accertamento della lottizzazione abusiva determina automaticamente e vincolativamente l’acquisizione integrale delle aree al patrimonio disponibile comunale e impone al Comune di demolire le opere; non residua discrezionalità amministrativa né sono ammesse soluzioni alternative.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione opera soltanto nell’ambito disciplinato dall’art. 31 e non può essere applicata analogicamente all’inottemperanza a un ordine emanato ai sensi dell’art. 35, trattandosi di sanzione avente natura punitiva.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Per opere abusive realizzate su suoli appartenenti al demanio o al patrimonio di enti pubblici deve essere disposta la rimozione, indipendentemente dal regime edilizio astrattamente applicabile alle opere; la specifica diffida preventiva non è necessaria quando l’ingiunzione assegna comunque un termine per la demolizione.
art. 18, commi 7 e 8, l. 47/1985
«Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune»
La disciplina previgente conferma il carattere automatico dell’acquisizione delle aree lottizzate dopo novanta giorni dall’ordinanza di sospensione non revocata.
art. 2, comma 54, l. 662/1996
La disposizione, rinviando alla disciplina del recupero urbanistico, riguarda gli agglomerati abusivi esistenti alla data del 1° ottobre 1983 e non attribuisce al privato un diritto all’adozione di un Piano di recupero per lottizzazioni successive.
artt. 29 e 35, comma 13, l. 47/1985
Le opere ricadenti in una lottizzazione abusiva non possono essere valutate isolatamente ai fini del condono; l’eventuale sanatoria richiede una valutazione complessiva mediante la speciale procedura urbanistica prevista dalla legge.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per ordinanze di demolizione e acquisizione aventi natura vincolata e sanzionatoria, quando nessun apporto partecipativo potrebbe modificare l’esito imposto dalla legge.
art. 31, comma 8, d.P.R. 380/2001
L’obbligo comunale di demolire le opere abusive acquisite consente anche di ordinare lo sgombero degli immobili, quale potere implicito e strumentale necessario per rendere possibile la demolizione.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’intera area interessata da una lottizzazione abusiva, prevista dall’art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001, si perfeziona automaticamente e senza discrezionalità amministrativa decorso il termine di novanta giorni dall’ordinanza di sospensione non revocata; l’atto successivo ha natura ricognitiva dell’effetto già prodotto.
- La successiva urbanizzazione dell’area o la modesta consistenza delle singole costruzioni non eliminano gli effetti di un accertamento di lottizzazione abusiva ormai consolidato e non consentono di valutare isolatamente i manufatti ai fini del condono edilizio.
- Il privato non può pretendere l’adozione di una variante urbanistica o di un Piano di recupero finalizzati a sanare una situazione di abusivismo, trattandosi di scelte pianificatorie discrezionali; la disciplina speciale del recupero degli agglomerati abusivi si applica agli insediamenti esistenti alla data del 1° ottobre 1983.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in quanto sanzione di natura punitiva, non è applicabile analogicamente all’inottemperanza a un ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto.
- Quando l’area e le opere sono state acquisite al patrimonio comunale e il Comune è obbligato a demolire i manufatti abusivi, l’ordine di sgombero costituisce un potere implicito e strumentale all’esecuzione della demolizione, necessario per ottenere la disponibilità dei locali liberi da persone e cose.
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