Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30524/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio per presunta nullità della notifica del decreto di citazione in appello, poiché notificato allo studio del difensore revocato e non direttamente all'imputata; 2) censura sulla corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.; 3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria: la titolarità dell'utenza non proverebbe la responsabilità, la lavanderia era gestita da altra persona (Ventimiglia Filippa Sasha), mancavano riscontri sul fatto che il magnete avesse realmente alterato la registrazione dei consumi (stima dei consumi basata su ipotesi) e sarebbe risultata inesistente la prova della manomissione; 4) eccessività della pena. In memoria la difesa ha anche osservato l'assenza di querela della persona offesa e ha contestato la specificità della contestazione dell'aggravante ex art. 625, n.7.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la notifica era valida anche per l'elettiva domiciliazione presso il precedente difensore e che la ricorrente risultava presente alla prima udienza d'appello, sicché non sussiste nullità processuale. Ha ammesso e deciso il motivo nuovo sulla procedibilità: il capo di imputazione contestava espressamente il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, e, per le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, il reato era procedibile d'ufficio quando commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità. Sulla sostanza ha confermato la valutazione dei giudici di merito: l'utenza era intestata e utilizzata dall'imputata (serviva la sua abitazione e la lavanderia), la persona trovata nella lavanderia si era qualificata come dipendente della ricorrente e non sono emersi elementi contrari; il contatore presentava segni di effrazione e la presenza di un magnete che, secondo gli accertamenti, abbattava la registrazione dei consumi del 92,65%; la consulenza di parte difensiva è stata ritenuta inattendibile e sottostimante i consumi reali di una lavanderia professionale. Pertanto la condanna per furto aggravato è confermata, così come il trattamento sanzionatorio. La ricorrente è condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.400 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla validità della notifica; la Corte ha ritenuto la notifica valida anche per l'elettiva domiciliazione presso il precedente difensore

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali oggetto di censura sulla notifica; non ha portato alla dichiarazione di nullità

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Citando le norme sul procedimento in appello e sulle impugnazioni; la Corte ha potuto accedere agli atti per valutare la presenza dell'imputata

  • art. 601, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata tra le censure difensive; la Corte non ha ravvisato violazioni che invalidassero il giudizio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di sintesi del ricorso per cassazione (riepilogo dei motivi), richiamato in ordine al contenuto del ricorso

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; richiamata in relazione alla tipologia di reato ascritta all'imputata

  • art. 625 cod. pen., n.2

    Aggravante contestata per l'uso di strumenti fraudolenti; la Corte ha ritenuto la contestazione corretta e provata

  • art. 625 cod. pen., n.7

    Aggravante contestata perché il furto è stato compiuto su bene destinato a pubblica utilità o pubblico servizio; la presenza di tale aggravante ha reso il reato procedibile d'ufficio secondo le modifiche normative

  • art. 625 cod. pen., n.7-bis

    Richiamato nel contrappunto sulle ipotesi di procedibilità; la Corte ha puntualizzato i casi in cui la procedibilità resta a querela

  • art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n.150/2022

    Modifica normativa che ha reso il furto aggravato/pluriaggravato procedibile a querela salvo specifiche eccezioni; la Corte ha interpretato che l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 rende il reato procedibile d'ufficio se riferito a cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena richiamati dalla Corte territoriale nella motivazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la commisurazione della pena; la Corte di merito ha applicato tali criteri e la Corte di Cassazione ha ritenuto la graduazione di pena nei limiti della discrezionalità del giudice di merito

Massime di principio

  • La notifica effettuata presso il precedente difensore può essere valida se l'imputato ha eletto domicilio presso quel difensore; la presenza dell'imputato alla prima udienza d'appello può assorbire vizi notificativi formali
  • La mera intestazione di un'utenza può contribuire alla responsabilità quando è accompagnata da elementi di fatto che ne attestino l'uso effettivo e il beneficio per l'imputato (es. uso dell'immobile, testimonianze, persona qualificata come dipendente trovata sul posto)
  • Gli accertamenti tecnici che dimostrino l'effetto di un dispositivo (es. magnete sul contatore) sulla registrazione dei consumi costituiscono prova rilevante; consulenze difensive contrarie devono confutare specificamente i rilievi tecnici della pubblica accusa
  • Dopo il d.lgs. n.150/2022, l'aggravante prevista dall'art. 625, n.7 può incidere sulla procedibilità (da querela a perseguibile d'ufficio) quando il fatto riguarda cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità
  • La decisione sulla misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile limitatamente ai profili di motivazione e di corretta applicazione dei criteri di commisurazione
  • In difesa è importante produrre elementi concreti e specifici per negare la riconducibilità della condotta all'imputato (es. prova del fatto che l'utenza non era utilizzata dall'imputato, documenti contrattuali, testimoni diretti, perizie tecniche affidabili)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.