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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 25968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia sostenendo che fosse affetta da motivazione insufficiente circa la qualificazione dell'energia elettrica utilizzata negli elettrodi del forno di fusione del vetro come "materia prima" impiegata in un processo industriale elettrochimico. Chiedeva inoltre, in sostanza, nuove indagini tecniche. Secondo la contribuente, tale qualificazione avrebbe comportato l'esenzione dall'addizionale sull'imposta sul consumo di energia elettrica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente, anche sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, qualificando la produzione del vetro come processo essenzialmente termico e l'energia elettrica come mezzo di riscaldamento, non come materia prima di un processo elettrochimico. L'esenzione, infatti, riguarda soltanto l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici, non quella impiegata per il riscaldamento, anche se indispensabile al processo industriale. La Cassazione ha inoltre escluso la possibilità di riesaminare nel merito gli accertamenti tecnici e ha ritenuto discrezionale, e non censurabile in sede di legittimità, la scelta del giudice di non disporre nuove consulenze. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 349

    Le disposizioni precedenti si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

    La norma distingue tra energia elettrica utilizzata per il riscaldamento, che resta soggetta all'addizionale, ed energia elettrica incorporata o utilizzata come materia prima in specifici processi elettrochimici o elettrometallurgici, che beneficia dell'esenzione.

  • D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 4, convertito dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20

    La disposizione rientra nel complesso normativo richiamato dalla norma interpretativa del 1995 in materia di addizionali sull'imposta sul consumo di energia elettrica.

  • D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4, comma 3, convertito dalla L. 27 novembre 1989, n. 384

    Anche questa disposizione è oggetto dell'interpretazione autentica operata nel 1995 e contribuisce a delimitare l'ambito dell'imposizione e dell'esenzione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non consente di ottenere in cassazione un nuovo giudizio sul fatto o una rivalutazione delle risultanze tecniche quando la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente e logicamente argomentata.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; l'Agenzia ha depositato memoria ai sensi di tale disposizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'addizionale sull'energia elettrica deve essere interpretata restrittivamente: non basta che l'elettricità sia indispensabile al processo industriale, ma occorre che sia utilizzata come vera e propria materia prima in un processo elettrochimico o elettrometallurgico.
  • L'energia impiegata per alimentare o riscaldare forni, anche se il riscaldamento è essenziale alla produzione, è normalmente soggetta all'addizionale e non rientra nell'esenzione.
  • La qualificazione tecnica del processo produttivo e della funzione dell'energia elettrica costituisce un accertamento di fatto affidato al giudice di merito; in cassazione non è normalmente possibile sostituire tale valutazione con una diversa ricostruzione.
  • Una censura generica di motivazione insufficiente è inammissibile quando la sentenza impugnata espone in modo dettagliato e coerente le ragioni della decisione, anche richiamando una consulenza tecnica d'ufficio.
  • La rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo in presenza di una motivazione realmente mancante o illogica, non per ottenere una nuova valutazione tecnica.
  • Chi invoca un'esenzione fiscale deve dimostrare concretamente che ricorrono tutti i presupposti normativi, documentando sia la natura elettrochimica o elettrometallurgica del processo sia l'impiego dell'energia come materia prima, anziché come fonte di calore.

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