Cassazione Penale, Sentenza n. 29612/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'art. 20-bis c.p. (riforma Cartabia). Ha sostenuto che, secondo la disciplina transitoria, non era tenuto a formulare la richiesta con l'atto di appello e che la corte d'appello, dopo la lettura del dispositivo, doveva avvisare le parti dell'opportunità di sostituire la pena detentiva per incentivare l'applicazione delle misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'applicabilità delle sanzioni sostitutive introdotte dall'art. 20-bis c.p. ai processi pendenti richiede una richiesta dell'imputato: tale richiesta non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di impugnazione ma va formulata al più tardi nell'udienza di discussione del gravame. Ha altresì affermato che l'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e, quindi, l'omessa comunicazione da parte del giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, non costituisce di per sé causa di nullità della sentenza, essendo implicita una valutazione negativa dei presupposti per la sostituzione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (riforma Cartabia)
La riforma introduce l'art. 20-bis c.p. e prevede l'applicazione anche ai processi pendenti (con disposizioni transitorie). Ha ampliato il ricorso alle pene sostitutive per le pene detentive brevi, ma non elimina l'onere di richiesta dell'imputato per ottenere il pronunciamento del giudice di appello.
art. 20-bis c.p.
Elenca le tipologie di pene sostitutive applicabili alle pene detentive brevi (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva). La disposizione integra il sistema sanzionatorio ma non attribuisce al condannato un diritto automatico alla sostituzione.
art. 545-bis c.p.p.
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti»
Prevede un meccanismo di avviso dopo la lettura del dispositivo quando si è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni; tuttavia, in base alla giurisprudenza interpretata nella sentenza, l'obbligo di avviso vale a fronte di una concreta valutazione dei presupposti e non esonera l'imputato dall'onere di chiedere l'esame della sanzione sostitutiva.
art. 58 legge 689/1981
«Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato ... La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, vincolandolo ai criteri dell'art. 133 c.p. e consentendo di escludere la sostituzione se vi sono fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni.
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri generali per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del condannato; è richiamato come parametro vincolante per la valutazione discrezionale del giudice nell'applicare le pene sostitutive.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in Cassazione in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- L'applicabilità delle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia ai procedimenti pendenti non crea un diritto automatico dell'imputato: è necessaria una richiesta esplicita perché il giudice di appello si pronunci.
- La richiesta di applicazione della pena sostitutiva può essere formulata anche successivamente all'atto di impugnazione, ma deve essere presentata al più tardi nell'udienza di discussione del gravame (o con motivi nuovi/memorie/conclusioni scritte nei termini processuali).
- L'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve rispettare i criteri dell'art. 133 c.p.; quindi l'omessa comunicazione del giudice dopo la lettura del dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza.
- In caso di appello cartolare è responsabilità della difesa assicurarsi che sia formulata la richiesta di conversione della pena; la mancata richiesta impedisce alla Corte di appello di dover motivare l'esclusione della sostituzione.
- Per la difesa è consigliabile, per non pregiudicare la possibilità di ottenere una pena sostitutiva, inserire espressa istanza nell'atto di impugnazione o, almeno, predisporre memoria/conclusioni o manifestarla nell'udienza di discussione.
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