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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22356/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza che l'ha condannata per furto tentato (art. 56 e 624 c.p.), lamentando: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. (sostanzialmente perché il tentato furto riguardava beni di consumo immediatamente restituiti); 2) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale, contestando che il giudice abbia fondato il diniego su fatti successivi dichiarati non punibili ex art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, pur essendo la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis rilevabile d'ufficio e pur essendo stata effettivamente non esaminata dalla Corte territoriale, la domanda era manifestamente infondata perché la ricorrente aveva commesso altri reati della stessa natura che ostavano alla qualificazione come non abituale del comportamento; in tal senso anche provvedimenti di non punibilità o archiviazione per tenuità (art. 131-bis) possono essere considerati ai fini della valutazione della abitualità. Sul secondo motivo ha precisato che gli stessi provvedimenti ex art. 131-bis costituiscono precedenti/elementi valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p. e possono legittimamente portare al diniego del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 e art. 624 cod. pen.

    La fattispecie è stata riqualificata come furto tentato; gli artt. indicano il reato e la sua disciplina

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede l'accertamento dell'illecito e della responsabilità dell'imputato, ma provvedimenti ex art. 131-bis possono essere considerati, per valutare l'abitualità, come 'reati' o precedenti idonei a ostare all'applicazione della non punibilità in casi successivi (principio richiamato dalla Cassazione)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Per assimilazione viene ritenuto che la questione relativa a cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio possa essere esaminata in ogni stato e grado del processo, quindi anche in appello o in cassazione

  • art. 175 cod. pen.

    «Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ...»

    Stabilisce i presupposti per la non menzione della condanna nel casellario; il beneficio può essere negato in presenza di circostanze di cui all'art. 133, incluse valutazioni sui precedenti e provvedimenti afferenti a fatti di lieve entità

  • art. 133 cod. pen.

    Consente al giudice di valutare circostanze (tra cui precedenti penali e giudiziari) che possono ostare alla concessione dei benefici previsti dall'art. 175; i provvedimenti ex art. 131-bis rientrano tra gli elementi valutabili

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Principio secondo il quale la dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis implica comunque l'accertamento dell'illecito che, sommato ad altri reati della stessa indole, può integrare la 'abitualità' e quindi ostare all'applicazione della non punibilità in casi successivi

  • Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019 (De Martino)

    Ha affermato che le sentenze con declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis possono essere iscritte nel casellario giudiziale per consentire la valutazione prognostica della loro incidenza come precedenti in futuri giudizi

Massime di principio

  • La domanda di applicazione dell'art. 131-bis può essere proposta anche in sede di conclusioni in appello ed è rilevabile d'ufficio, ma il giudice non è obbligato ad accoglierla se la richiesta è manifestamente infondata.
  • Provvedimenti di archiviazione o declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis, pur essendo misure 'non punitive', comportano un accertamento dell'illecito e possono essere considerati come elementi/precedenti nella valutazione dell'abitualità del comportamento dell'imputato.
  • La presenza di provvedimenti ex art. 131-bis può legittimamente ostare alla concessione di benefici relativi al casellario (es. non menzione ai sensi dell'art. 175) in quanto rientrano tra le circostanze valutabili ai fini dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice deve motivare sulle richieste rilevabili d'ufficio, ma l'omessa motivazione non comporta necessariamente annullamento se la richiesta risultava manifestamente infondata per elementi di fatto o precedenti già emersi nel processo.
  • In situazioni analoghe, chi richieda l'applicazione di 131-bis dovrà dimostrare l'assenza di precedenti o fatti della stessa indole che possano configurare abitualità; viceversa i provvedimenti precedenti, anche se di non punibilità, potrebbero essere determinanti contro la sua applicazione o contro benefici sul casellario.

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