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Ordinanza

Ordinanza n. 1430/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Patti passata in giudicato, della quale è stata chiesta l’ottemperanza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 194, depositata il 31 gennaio 2025 e passata in giudicato. In camera di consiglio è stata sollevata la questione della competenza funzionale inderogabile del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania, in ragione del collegamento territoriale con il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR Sicilia, Sezione Quinta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato quale giudice competente il TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania. Il giudice ha applicato gli artt. 14, comma 3, 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, c.p.a., rilevando che l’azione di ottemperanza per l’attuazione di una sentenza passata in giudicato rientra nella competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre precisato che, trattandosi di competenza funzionale, non si pone una questione di ripartizione interna tra la sede centrale del TAR Sicilia e la sezione staccata, ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p.a. La causa potrà essere riassunta presso il TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Competenza funzionale inderogabile

    L’azione di ottemperanza rientra tra le controversie attribuite alla competenza funzionale inderogabile.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Individua l’azione di ottemperanza diretta ad attuare le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e gli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza

    Stabilisce il criterio di competenza funzionale per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario: è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata è da escludersi nelle ipotesi di competenza funzionale

    Esclude che la ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata rilevi come questione distinta quando opera la competenza funzionale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra nella competenza funzionale inderogabile del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando la competenza funzionale per l’ottemperanza appartiene a un TAR dotato di sezione staccata, la controversia deve essere trattata dalla sezione staccata territorialmente individuata; non si configura una distinta questione di ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata ai sensi dell’art. 47 c.p.a.
  • A seguito della declaratoria di incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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