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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26877/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di una pistola Beretta cal. 9 rinvenuta in un fienile (perquisizione 18/10/2007). L'imputato contestava: 1) la natura congetturale e contraddittoria della ricostruzione probatoria basata su intercettazioni; 2) la prescrizione del reato a seguito della diversa qualificazione della recidiva; 3) la carente valutazione e motivazione sul riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.); 4) la violazione dell'art. 62‑bis c.p. e la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Successivamente la difesa ha inoltre invocato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 344‑bis c.p.p. e, in subordine, chiesto la sollevazione di questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dei principi di favore rei, uguaglianza e del giusto processo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: il primo motivo è inammissibile perché consiste in una mera riproposizione di censure già respinte in appello e non affronta la motivazione di merito; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, che qui non sussiste; la recidiva è stata adeguatamente motivata dal giudice di appello (stessi delitti in arco temporale ristretto) e pertanto correttamente valorizzata ai fini dell'aumento della pena; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato in relazione alla gravità del fatto, alla condotta (fuga) e ai precedenti; la questione di prescrizione è infondata: avuto riguardo all'aumento per recidiva la pena massima è stata stimata in 12 anni e aggiungendo la metà ai sensi dell'art. 161 c.p. il termine di prescrizione è di 18 anni, quindi la prescrizione sarebbe maturata il 18/10/2025, non prima; la richiesta di invalidare il regime transitorio dell'art. 344‑bis c.p.p. è manifestamente infondata poiché la limitazione cronologica rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali indicati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha richiesto una motivazione specifica sulla recidiva, valutando che la reiterazione di delitti della stessa indole in un arco temporale ristretto costituisce elemento idoneo a desumere maggiore pericolosità e capacità a delinquere; in questo caso la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'apprezzamento del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che indichi i fattori decisivi (qui: gravità dell'illecito, modalità di occultamento, fuga e precedenti), non l'analisi di ogni elemento favorevole.

  • art. 161 cod. pen.

    Applicato per il calcolo della prescrizione: alla pena massima, aumentata per recidiva, si aggiunge la metà per individuare il termine di estinzione del reato; così la Corte ha determinato il termine prescrizionale concreto.

  • art. 344‑bis cod. proc. pen.

    La disposizione transitoria che limita l'improcedibilità ai reati commessi dal 1/1/2020 è considerata una scelta legislativa legittima e non invalida per contrasto con i principi invocati; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, ex art. 616 c.p.p. è consequenziale la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in €3.000,00.

  • art. 2 cod. pen./art. 3, 24, 11 Cost./art. 2 CEDU

    Richiamate dalla difesa nella questione di costituzionalità (principio del favor rei, uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo); la Corte ha ritenuto che la disposizione impugnata non leda tali principi nella misura indicata e che la limitazione cronologica sia giustificata.

Massime di principio

  • In cassazione non è sindacabile liberamente la valutazione di merito delle intercettazioni: l'interpretazione del linguaggio e del contesto è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere impugnata in legittimità solo per manifesta illogicità o aporie razionali.
  • La qualificazione e il peso della recidiva richiedono motivazione specifica, ma il giudice di merito può desumere la pericolosità dalla reiterazione di reati della stessa natura in un breve arco temporale; tale valutazione è compatibile con il principio richiesto dall'art. 99 c.p.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto di eventuali aumenti della pena per recidiva; per determinare il termine si considera la pena massima aumentata e si aggiunge la metà ai sensi dell'art. 161 c.p.
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è apprezzamento di fatto del giudice che richiede una motivazione sui punti decisivi ma non l'esame di ogni singolo elemento proposto dalla difesa.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito: la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti in appello è inammissibile.
  • Le impugnazioni costituzionali contro norme processuali transitorie sono difficilmente fondate se la limitazione cronologica rappresenta una scelta legislativa coerente con il quadro normativo generale; la mera disparità temporale non basta a dimostrare violazione dei principi costituzionali senza un concreto e grave vulnus.

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