Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8537/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispostivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell''art. 9, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell''AUSL Toscana Centro; - deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell''AUSL Toscana Nord Ovest; - deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell''AUSL Toscana Sud Est; - deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell''AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell''AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell''AOU Careggi; - deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell''AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell''ESTAR;

Giustizia amministrativa202303582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di individuazione e riparto degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione del fatturato, gli accordi e le intese sanciti in Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato. Il ricorso era diretto all'annullamento degli atti del meccanismo di payback, con conseguente eliminazione degli obblighi di pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando entro il termine il 25 per cento dell'importo originariamente addebitato e chiedendo la definizione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'adesione incontestata della ricorrente alla definizione agevolata e l'integrale versamento del 25 per cento dell'importo dovuto determinassero il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e anche a una pronuncia di mero accertamento sui rapporti tra le parti. Il pagamento ridotto produce infatti l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tali obblighi. Il giudice ha distinto tale effetto dalla cessazione della materia del contendere: il meccanismo sopravvenuto consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, che mirava all'eliminazione degli atti impugnati senza alcun pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni 2015-2018; nel giudizio pendente, tuttavia, il venir meno dell'interesse all'annullamento degli atti è stato qualificato come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché come cessazione della materia del contendere, poiché il beneficio conseguito è diverso da quello originariamente richiesto.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Individua la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi relativi agli obblighi di payback per i dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni concernenti gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento relativo agli obblighi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'impresa versa integralmente la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta, l'obbligazione originaria si estingue e viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e anche a una pronuncia di mero accertamento sui rapporti tra le parti.
  • L'adesione a un meccanismo sopravvenuto di definizione agevolata determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessazione della materia del contendere, quando il beneficio conseguito dal ricorrente è diverso da quello perseguito con la domanda originaria di annullamento.
  • La previsione legislativa secondo cui il versamento della quota ridotta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli obblighi di pagamento impedisce la prosecuzione del giudizio diretto a contestare tali obblighi una volta effettuato il pagamento previsto.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.