Ordinanza n. 108/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’art. 2.1, lett. c), dell’avviso pubblico recante «Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per “Sub Concessione di aree e locali da destinare ad attività di noleggio auto senza conducente presso l’Aeroporto di Catania” », pubblicato da S.A.C. il 27.01.2026 sul proprio sito web, nella parte in cui si precisa che “Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti tecnico-economici di seguito indicati: […] c) avere complessivamente realizzato un fatturato annuo medio, calcolato in rapporto agli esercizi 2022, 2023 e 2024, di almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per attività di noleggio auto senza conducente in Italia e/o all’estero, e/o in strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico e con orari di apertura similari a quelli degli scali aeroportuali (es. stazioni ferroviarie, autostrade, ovvero altre strutture assimilabili)”; 2) di tutta la documentazione componente e/o allegata al suddetto avviso; 3) di ogni altro atto connesso, conseguenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: 1) dell’art. 2.1, lett. c) dell’avviso pubblico recante «Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per “Sub Concessione di aree e locali da destinare ad attività di noleggio auto senza conducente presso l’Aeroporto di Catania”», già impugnato con il ricorso introduttivo; 2) in via subordinata, dell’art. 3 del medesimo avviso pubblico nella parte in cui “Si richiede copia della documentazione contenuta nella Busta stessa, relativa alla Domanda di Partecipazione ed ai relativi allegati, prodotta in formato digitale su supporto magnetico (CD ROM/DVD/Supporto USB)”, ove interpretato in termini “escludenti”, nel senso, cioè, di far scaturire un’autonoma causa di esclusione dalla presentazione della manifestazione di interesse in formato cartaceo anziché su sopporto magnetico; 3) di tutta la documentazione componente e/o allegata al suddetto avviso; 4) del verbale della riunione del 26.02.2026, ancorché non conosciuto e oggetto di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui S.A.C. ha deciso di non ammettere alla successiva fase la manifestazione di interesse presentata da Ag Transfers s.r.l.; 5) del provvedimento di estremi non conosciuti e oggetto di istanza di accesso agli atti, con cui S.A.C. ha escluso Ag Transfers s.r.l., non ammettendola alla successiva fase; 6) di ogni altro ogni altro atto connesso, conseguenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la subconcessione di aree e locali aeroportuali destinati al noleggio auto senza conducente, nonché successiva esclusione dell’impresa
Esito
Favorevole al resistente (gestore aeroportuale ed ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo, il requisito previsto dall’art. 2.1, lett. c), dell’avviso, consistente nel possesso di un fatturato annuo medio di almeno 3.000.000 euro negli esercizi 2022-2024 per attività di noleggio auto senza conducente o attività analoghe in strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico. Ha dedotto violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 49, 56 e 63 TFUE, dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 3 d.lgs. 36/2023, dei principi di proporzionalità e non discriminazione e dell’art. 5.2 del regolamento ENAC sulle concessioni e subconcessioni di beni aeroportuali, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il requisito fosse sproporzionato rispetto alla dimensione economica e alla redditività dell’affidamento. Con motivi aggiunti ha impugnato nuovamente il requisito, in via subordinata la clausola relativa alla produzione della documentazione su supporto magnetico ove interpretata come escludente, e gli atti con cui S.A.C. non ha ammesso l’impresa alla fase successiva. Ha dedotto illegittimità derivata e, in via autonoma, violazione dei principi del risultato, proporzionalità, autovincolo e fiducia, oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha inoltre chiesto l’acquisizione del verbale della riunione del 26 febbraio 2026, del provvedimento di esclusione e delle ulteriori manifestazioni di interesse. S.A.C. ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che l’attività di noleggio auto rientrasse nelle attività aeroportuali non aviation, riconducibili a rapporti di diritto privato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti, ritenendo, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha aderito all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui le controversie concernenti subconcessioni di spazi del demanio aeroportuale destinati ad attività non aviation appartengono alla giurisdizione ordinaria, in assenza dei presupposti dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. Il noleggio auto senza conducente è stato ritenuto attività commerciale meramente eventuale, svolta su richiesta del cliente e autonomamente remunerata, non necessaria né strumentale alle operazioni di assistenza a terra propedeutiche al trasporto aereo; pertanto, esso è stato ricondotto alle attività non aviation. Il Collegio ha precisato che la strumentalità deve essere interpretata restrittivamente, come funzionalità necessaria al core business dell’attività aeroportuale speciale, e non può comprendere attività di mera natura commerciale. Pur dando atto dell’esistenza di un contrario orientamento del CGARS, che riconduce alla giurisdizione amministrativa le procedure selettive per subconcessioni di spazi demaniali aeroportuali affidate da S.A.C., il TAR ha ritenuto di aderire al primo indirizzo. Non ha esaminato nel merito le censure sulla proporzionalità del requisito, sull’esclusione e sulla documentazione su supporto magnetico, né ha dato seguito alla richiesta istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure relative a contratti pubblici non ricorre, secondo l’orientamento seguito dal TAR, nei rapporti di subconcessione di spazi aeroportuali destinati ad attività non aviation quando il soggetto concedente non è tenuto all’applicazione del codice dei contratti e il rapporto intercorre con un soggetto terzo.
art. 133, comma 1, lett. a) e b), c.p.a.
La pronuncia richiama il contrapposto orientamento del CGARS, secondo cui le procedure selettive per subconcessioni di spazi demaniali aeroportuali da parte della società concessionaria rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
d.lgs. 36/2023
Il TAR richiama il codice dei contratti pubblici per escluderne, alla sommaria delibazione, l’applicabilità ai rapporti relativi ad attività aeroportuali non aviation.
artt. 41 e 97 Cost.
Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla sproporzione e all’illegittimità del requisito economico; non esaminate nel merito per la ritenuta carenza di giurisdizione amministrativa.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Disposizioni richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei prodotti e dei servizi; non esaminate nel merito.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità delle clausole dell’avviso; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato nei motivi aggiunti con riguardo ai doveri di correttezza e buon andamento dell’amministrazione; censura non esaminata nel merito.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato nei motivi aggiunti con riguardo all’istruttoria; la richiesta istruttoria non è stata esaminata allo stato.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di proporzionalità e non discriminazione; non esaminato nel merito.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della trattazione della domanda cautelare.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l’acquisizione di documenti; il TAR ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta istruttoria allo stato.
art. 5.2 del regolamento concessioni e subconcessioni di beni aeroportuali ENAC
Richiamato quale parametro di legittimità del requisito di partecipazione; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Le controversie relative a subconcessioni di spazi situati nel demanio aeroportuale destinati ad attività non aviation appartengono, secondo l’orientamento seguito dal TAR, alla giurisdizione ordinaria quando non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di contratti pubblici.
- Le attività aeroportuali aviation comprendono l’attività aeroportuale in senso stretto e l’handling, mentre le attività commerciali al dettaglio e le altre attività meramente commerciali svolte nello scalo rientrano, di regola, nell’ambito non aviation.
- La strumentalità di un’attività rispetto al servizio aeroportuale speciale deve essere intesa in senso restrittivo: essa sussiste solo quando l’attività è funzionale e necessaria alla realizzazione del core business aeroportuale, non quando costituisce un’attività commerciale autonoma, eventuale e separatamente remunerata.
- Il noleggio auto senza conducente svolto mediante subconcessione di aree e locali aeroportuali non è, alla sommaria valutazione cautelare, attività necessaria alle operazioni di assistenza a terra propedeutiche al trasporto aereo e va ricondotto alle attività non aviation.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione, la compensazione delle spese della fase cautelare può essere giustificata dalla sussistenza di obiettive ragioni di incertezza interpretativa.
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