Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21604/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato ha impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di riscontri bancari, che avevano evidenziato versamenti non giustificati e prelevamenti non giustificati su conti correnti. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione importi ai fini IRPEF e IRAP e aveva contestato anche l'IVA. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo la pretesa fiscale e annullando l'IRAP. In appello il contribuente aveva insistito su plurimi profili di illegittimità: inesistenza/nullità della notifica dell'avviso, illegittimità della verifica e della perquisizione domiciliare, violazione dei limiti delle indagini bancarie, difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, mancata considerazione delle giustificazioni documentali e illegittimità della ripresa IRAP. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo legittime le attività accertative e la notifica e rilevando l'inammissibilità della censura sulla firma. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, tutti qualificati come omessa pronuncia/difetto di motivazione e violazione di norme tributarie e processuali, riproponendo sostanzialmente i vizi già dedotti: 1) illegittimità della perquisizione e dell'acquisizione di atti professionali; 2) nullità della notifica dell'avviso, perché eseguita a persona estranea/non convivente; 3) difetto di potere del firmatario dell'accertamento e conseguente invalidità anche della costituzione in giudizio dell'Ufficio; 4) mancata considerazione delle giustificazioni sui movimenti bancari; 5) illegittimità della ripresa IRAP. La Corte ha ritenuto i primi, terzo, quarto e quinto motivi inammissibili; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato, richiamando la legittimità della notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento e la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontavano con la motivazione della CTR o difettavano di autosufficienza, e ha giudicato infondato il motivo sulla notifica dell'avviso di accertamento, perché l'Amministrazione finanziaria può notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi di accertamento senza relata di notifica, applicandosi la disciplina del servizio postale ordinario e operando la presunzione di conoscenza; inoltre eventuali irregolarità risultano sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo. È stata confermata la legittimità dell'accertamento fondato sulle indagini bancarie quanto ai versamenti, mentre per i prelevamenti la questione era già stata ridotta in primo grado per effetto della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità e rileva l'inammissibilità di censure che non si confrontino con la decisione impugnata o siano prive di autosufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato come parametro del vizio motivazionale dedotto dal ricorrente, ma la Corte osserva che la CTR si era comunque pronunciata sulle questioni rilevanti.

  • art. 52, d.P.R. n. 633/1972

    comma 2 e comma 3 ultima parte

    Richiamato dal ricorrente in tema di accessi e perquisizioni; la Corte non accoglie la censura perché la CTR aveva ritenuto legittime le operazioni svolte con successiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

  • artt. 32-33, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati per le indagini bancarie; la Corte ribadisce che i versamenti su conto corrente del professionista sono soggetti a presunzione legale e richiedono prova analitica contraria.

  • art. 51, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alle risultanze bancarie utilizzate dall'Ufficio.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente a tutela della sfera domiciliare e professionale, ma la Corte non ne ricava un limite ostativo alla legittimità della verifica come accertata nei gradi di merito.

  • art. 18, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato nel motivo sulla notifica, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte lo considera nel quadro della facoltà dell'Amministrazione di notificare direttamente a mezzo posta.

  • art. 60, d.P.R. n. 600/1973

    Viene letto in coordinamento con la disciplina della notifica diretta a mezzo posta, che non impone all'Ufficio l'uso necessario di ufficiali giudiziari o messi notificatori.

  • art. 37, commi 26 e 27, d.l. n. 223/2006

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica, ma la Corte afferma la legittimità della notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento.

  • art. 6, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente

    Richiamato nel motivo sulla notifica, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 57, d.lgs. n. 546/1992

    La CTR aveva dichiarato inammissibile la questione sul difetto di sottoscrizione; la Cassazione rileva che il ricorrente non si confronta con tale declaratoria.

  • art. 14, l. n. 890/1982

    La Corte ribadisce che, dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta avvisi e atti da notificare al contribuente, senza intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto per effetto del suo arrivo nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell'impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per affermare che eventuali vizi della notificazione sono sanati quando l'atto ha raggiunto lo scopo, cioè la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • art. 29, d.l. n. 78/2010

    È interpretato come norma che non abroga la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, ma si limita a prevedere l'intimazione ad adempiere negli atti impoesattivi e a consentire anche la raccomandata con avviso di ricevimento per gli atti successivi.

  • art. 32, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte distingue tra prelevamenti e versamenti: per i versamenti resta ferma la presunzione legale e l'onere del professionista di provare analiticamente l'estraneità ai fatti imponibili; per i prelevamenti, invece, opera l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare con prova analitica l'estraneità dei movimenti bancari ai fatti imponibili.

  • art. 3 L. n. 212/2000

    Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri dell'Amministrazione, ma senza accoglimento delle censure.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto, ma la Corte non ne trae conseguenze favorevoli.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato per il difetto di motivazione dell'atto e delle autorizzazioni, censura non accolta.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per contestare l'accertamento analitico-induttivo; la Corte conferma però la legittimità dell'uso delle risultanze bancarie e l'inammissibilità delle censure generiche.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo sul metodo di accertamento, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012

    Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'avviso; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel motivo sull'IRAP; la questione è dichiarata inammissibile perché la CTR aveva già annullato l'accertamento ai fini dell'imposta regionale.

  • artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.

    Richiamati nel motivo relativo all'IRAP, senza rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 103 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità della perquisizione domiciliare, senza accoglimento.

  • art. 35 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle perquisizioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può procedere senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori; non è necessaria una relata di notifica come per la notifica giudiziaria, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di conoscerlo.
  • Le eventuali irregolarità della notificazione sono sanate quando l'atto raggiunge il suo scopo, ossia quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza effettiva del contenuto dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
  • Nei controlli bancari nei confronti del professionista, i versamenti su conto corrente restano assistiti dalla presunzione legale di imponibilità e il contribuente deve fornire prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili; la giurisprudenza costituzionale ha inciso sulla presunzione relativa ai prelevamenti, non sui versamenti.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata o che difettino di autosufficienza, specie quando non siano riportati o indicati in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti su cui la doglianza si fonda.
  • Se il giudice di merito ha già dichiarato inammissibile una questione nuova, il ricorso per cassazione deve misurarsi con tale statuizione; la mera riproposizione della censura non è sufficiente a superare il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.