Cassazione Civile, Ordinanza n. 21604/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato ha impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di riscontri bancari, che avevano evidenziato versamenti non giustificati e prelevamenti non giustificati su conti correnti. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione importi ai fini IRPEF e IRAP e aveva contestato anche l'IVA. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo la pretesa fiscale e annullando l'IRAP. In appello il contribuente aveva insistito su plurimi profili di illegittimità: inesistenza/nullità della notifica dell'avviso, illegittimità della verifica e della perquisizione domiciliare, violazione dei limiti delle indagini bancarie, difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, mancata considerazione delle giustificazioni documentali e illegittimità della ripresa IRAP. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo legittime le attività accertative e la notifica e rilevando l'inammissibilità della censura sulla firma. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, tutti qualificati come omessa pronuncia/difetto di motivazione e violazione di norme tributarie e processuali, riproponendo sostanzialmente i vizi già dedotti: 1) illegittimità della perquisizione e dell'acquisizione di atti professionali; 2) nullità della notifica dell'avviso, perché eseguita a persona estranea/non convivente; 3) difetto di potere del firmatario dell'accertamento e conseguente invalidità anche della costituzione in giudizio dell'Ufficio; 4) mancata considerazione delle giustificazioni sui movimenti bancari; 5) illegittimità della ripresa IRAP. La Corte ha ritenuto i primi, terzo, quarto e quinto motivi inammissibili; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato, richiamando la legittimità della notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento e la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontavano con la motivazione della CTR o difettavano di autosufficienza, e ha giudicato infondato il motivo sulla notifica dell'avviso di accertamento, perché l'Amministrazione finanziaria può notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi di accertamento senza relata di notifica, applicandosi la disciplina del servizio postale ordinario e operando la presunzione di conoscenza; inoltre eventuali irregolarità risultano sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo. È stata confermata la legittimità dell'accertamento fondato sulle indagini bancarie quanto ai versamenti, mentre per i prelevamenti la questione era già stata ridotta in primo grado per effetto della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità e rileva l'inammissibilità di censure che non si confrontino con la decisione impugnata o siano prive di autosufficienza.
art. 132 c.p.c.
È evocato come parametro del vizio motivazionale dedotto dal ricorrente, ma la Corte osserva che la CTR si era comunque pronunciata sulle questioni rilevanti.
art. 52, d.P.R. n. 633/1972
comma 2 e comma 3 ultima parte
Richiamato dal ricorrente in tema di accessi e perquisizioni; la Corte non accoglie la censura perché la CTR aveva ritenuto legittime le operazioni svolte con successiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
artt. 32-33, d.P.R. n. 600/1973
Richiamati per le indagini bancarie; la Corte ribadisce che i versamenti su conto corrente del professionista sono soggetti a presunzione legale e richiedono prova analitica contraria.
art. 51, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alle risultanze bancarie utilizzate dall'Ufficio.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela della sfera domiciliare e professionale, ma la Corte non ne ricava un limite ostativo alla legittimità della verifica come accertata nei gradi di merito.
art. 18, d.lgs. n. 46/1999
Richiamato nel motivo sulla notifica, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 26, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte lo considera nel quadro della facoltà dell'Amministrazione di notificare direttamente a mezzo posta.
art. 60, d.P.R. n. 600/1973
Viene letto in coordinamento con la disciplina della notifica diretta a mezzo posta, che non impone all'Ufficio l'uso necessario di ufficiali giudiziari o messi notificatori.
art. 37, commi 26 e 27, d.l. n. 223/2006
Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica, ma la Corte afferma la legittimità della notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento.
art. 6, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato nel motivo sulla notifica, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 57, d.lgs. n. 546/1992
La CTR aveva dichiarato inammissibile la questione sul difetto di sottoscrizione; la Cassazione rileva che il ricorrente non si confronta con tale declaratoria.
art. 14, l. n. 890/1982
La Corte ribadisce che, dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta avvisi e atti da notificare al contribuente, senza intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori.
art. 1335 c.c.
È richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto per effetto del suo arrivo nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell'impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Richiamato per affermare che eventuali vizi della notificazione sono sanati quando l'atto ha raggiunto lo scopo, cioè la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
art. 29, d.l. n. 78/2010
È interpretato come norma che non abroga la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, ma si limita a prevedere l'intimazione ad adempiere negli atti impoesattivi e a consentire anche la raccomandata con avviso di ricevimento per gli atti successivi.
art. 32, d.P.R. n. 600/1973
La Corte distingue tra prelevamenti e versamenti: per i versamenti resta ferma la presunzione legale e l'onere del professionista di provare analiticamente l'estraneità ai fatti imponibili; per i prelevamenti, invece, opera l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare con prova analitica l'estraneità dei movimenti bancari ai fatti imponibili.
art. 3 L. n. 212/2000
Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri dell'Amministrazione, ma senza accoglimento delle censure.
art. 7 L. n. 212/2000
Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto, ma la Corte non ne trae conseguenze favorevoli.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato per il difetto di motivazione dell'atto e delle autorizzazioni, censura non accolta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare l'accertamento analitico-induttivo; la Corte conferma però la legittimità dell'uso delle risultanze bancarie e l'inammissibilità delle censure generiche.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo sul metodo di accertamento, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'avviso; la censura è stata ritenuta inammissibile.
d.lgs. n. 446/1997
Richiamato nel motivo sull'IRAP; la questione è dichiarata inammissibile perché la CTR aveva già annullato l'accertamento ai fini dell'imposta regionale.
artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.
Richiamati nel motivo relativo all'IRAP, senza rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.
art. 103 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità della perquisizione domiciliare, senza accoglimento.
art. 35 disp. att. c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle perquisizioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In tema di notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può procedere senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori; non è necessaria una relata di notifica come per la notifica giudiziaria, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di conoscerlo.
- Le eventuali irregolarità della notificazione sono sanate quando l'atto raggiunge il suo scopo, ossia quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza effettiva del contenuto dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- Nei controlli bancari nei confronti del professionista, i versamenti su conto corrente restano assistiti dalla presunzione legale di imponibilità e il contribuente deve fornire prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili; la giurisprudenza costituzionale ha inciso sulla presunzione relativa ai prelevamenti, non sui versamenti.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata o che difettino di autosufficienza, specie quando non siano riportati o indicati in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti su cui la doglianza si fonda.
- Se il giudice di merito ha già dichiarato inammissibile una questione nuova, il ricorso per cassazione deve misurarsi con tale statuizione; la mera riproposizione della censura non è sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
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