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Sentenza

Sentenza n. 15884/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di recupero delle somme fatturate o corrisposte in acconto nel 2021 per il mancato riconoscimento del contributo una tantum a ristoro dei costi fissi, per € 917.105,22 e, per l’attività di RSA, € 163.139,83, nonché atti regionali presupposti di esclusione del contributo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato le determinazioni con cui la ASL Roma 1 aveva richiesto il recupero di € 917.105,22, relativi a somme fatturate o corrisposte in acconto nel 2021, e successivamente di € 163.139,83 per l’attività di RSA, in ragione del mancato riconoscimento del contributo una tantum per i costi fissi sostenuti nell’anno. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 1, comma 495, l. 178/2020, dell’art. 1, comma 2, d.l. 57/2023 e della D.G.R. 470/2021, oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il recupero fosse immotivato e contrario alle rassicurazioni regionali circa il contributo, che non fossero state considerate le economie di bilancio e le maggiori entrate statali (con un avanzo regionale indicato in € 41 milioni), che gli aumenti del costo del personale fossero in parte a carico della Regione, che gli acconti fossero collegati al riconoscimento del contributo e che il recupero tardivo violasse l’affidamento riposto nella conferma delle erogazioni al 90% del budget. Ha inoltre denunciato disparità rispetto alle aziende ospedaliere pubbliche, le cui perdite sarebbero state ripianate. Con motivi aggiunti ha riproposto censure analoghe contro il recupero relativo all’attività di RSA.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure. Ha rilevato che gli atti originariamente impugnati erano stati superati dalla successiva determinazione ASL prot. n. 809956 del 21 giugno 2024, non impugnata, con la quale nel 2025 era stato riconosciuto alla ricorrente il contributo una tantum per il 2021, seppure ridotto del 26,44%. Ha inoltre valorizzato la dichiarazione della ricorrente, resa il 18 giugno 2026, di sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. In applicazione della disponibilità dell’interesse al ricorso, il giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso, inclusi i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Spese compensate per la natura processuale della decisione e la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Pertanto, anche nel caso in esame, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla ricorrente e conseguente anche al superamento degli atti impugnati, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell’interesse al ricorso sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; se dichiara che l’interesse alla decisione è venuto meno, il giudice deve conformare la pronuncia a tale dichiarazione e non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Quando gli atti impugnati sono sostituiti da una successiva determinazione non impugnata e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse allo scrutinio delle censure, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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