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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26266/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso straordinario per rescissione del giudicato proposto da un imputato condannato, che deduceva l’assenza di una valida dichiarazione di assenza nel processo a suo carico. In particolare sosteneva che, all’udienza preliminare e alle udienze dibattimentali, la sua mancata comparizione era stata dichiarata illegittimamente, perché egli era detenuto: dapprima in carcere e, in seguito, agli arresti/detenzione domiciliare per altra causa. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe potuto procedere in assenza senza ulteriori verifiche sullo stato detentivo e senza disporre la traduzione; inoltre si contestava la ritualità della notifica e la conseguente validità della dichiarazione di assenza. La Corte di cassazione affronta anche il tema, centrale per la rescissione del giudicato, della effettiva conoscenza del processo: il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e l’assenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis c.p.p. La Corte rileva però che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio, che vi era stata una successiva rinuncia al mandato, che in appello aveva poi nominato un nuovo difensore di fiducia per impugnare la sentenza, e che l’appello era stato tempestivamente proposto e discusso con la partecipazione dell’imputato. Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con l’allegata mancata conoscenza del processo e idonei a dimostrare che l’assenza non era incolpevole. Inoltre, eventuali nullità del giudizio di merito sono state ritenute coperte dal giudicato, potendo nel rimedio straordinario farsi valere solo la mancata conoscenza incolpevole del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la rescissione del giudicato non potesse essere concessa perché non risultava provata la incolpevole mancata conoscenza del processo: la nomina di un nuovo difensore di fiducia per l’impugnazione, con revoca dei precedenti difensori e tempestiva proposizione dell’appello, dimostrava la piena conoscenza del procedimento. La Corte ha quindi escluso che la dichiarazione di assenza fosse utilmente censurabile in questa sede e ha osservato che le ulteriori nullità del giudizio di cognizione erano coperte dal giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    "Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza".

    Il rimedio è straordinario e richiede la prova della mancata conoscenza incolpevole del processo; non basta la sola illegittimità astratta della dichiarazione di assenza se risulta che l’imputato conosceva effettivamente il procedimento.

  • art. 420-bis c.p.p.

    È il parametro dei presupposti legittimanti la dichiarazione di assenza; la rescissione presuppone che l’assenza sia stata dichiarata in mancanza di tali presupposti.

  • art. 429 c.p.p.

    È richiamato con riferimento alla notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore presso il domicilio eletto.

  • art. 156 c.p.p.

    È richiamato per il principio, successivo ma non applicabile al caso, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione anche se vi è domicilio eletto.

  • art. 24 Cost.

    È citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell’istituto della rescissione del giudicato.

  • art. 111 Cost.

    È citato nel medesimo richiamo costituzionale, in relazione alle garanzie del giusto processo.

  • art. 117 Cost.

    È citato in relazione al parametro convenzionale di cui alla CEDU.

  • art. 3 CEDU

    È richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale evocata dalla giurisprudenza.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato nel contesto delle garanzie del processo equo e del diritto di partecipazione dell’imputato.

Massime di principio

  • In tema di rescissione del giudicato, il richiedente deve provare non solo che il processo si è svolto in sua assenza, ma soprattutto che tale assenza sia dipesa da una incolpevole mancata conoscenza del processo; la mera irregolarità formale della dichiarazione di assenza non basta se emerge la conoscenza effettiva del procedimento.
  • Non esiste un automatismo tra eventuali nullità del giudizio di cognizione e accoglimento della rescissione: il giudice deve verificare se l’imputato abbia davvero ignorato il processo o, al contrario, abbia tenuto condotte sintomatiche della sua conoscenza.
  • La nomina di un nuovo difensore fiduciario per proporre impugnazione, con indicazione specifica del procedimento e tempestiva proposizione dell’appello, è indice forte della conoscenza effettiva del processo e può precludere la rescissione del giudicato.
  • La perdita di contatti con il difensore o la rinuncia al mandato, da sole, non bastano a dimostrare la mancata conoscenza del procedimento; occorrono elementi concreti che attestino la rottura effettiva del rapporto difensivo e l’inconsapevolezza del processo.
  • Nel giudizio sulla rescissione, le nullità del processo di merito ormai coperte dal giudicato non possono essere rimesse in discussione, salvo il distinto e specifico profilo della mancata conoscenza incolpevole del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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