Cassazione Civile, Ordinanza n. 40833/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Nel giudizio di merito, a seguito dell'appello proposto dall'attore avverso la decisione di primo grado, il tribunale ha accolto la domanda principale dell'attore e, correlativamente, ha condannato anche i terzi chiamati in causa, tra cui l'odierno ricorrente, a tenere indenni i convenuti di quanto dovuto all'attore. Il ricorrente ha censurato la sentenza per nullità ex art. 112 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse pronunciato sulla domanda di garanzia senza che i convenuti-appellati l'avessero ritualmente riproposta in appello: la domanda di garanzia, infatti, era rimasta assorbita in primo grado dal rigetto della domanda principale e, nel giudizio di appello, i convenuti si erano limitati a chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo e il rigetto dell'appello, senza formulare una specifica riproposizione della domanda di manleva ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando una domanda subordinata o condizionata resta assorbita in primo grado per effetto del rigetto della domanda principale, la sua devoluzione al giudice dell'impugnazione richiede la specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c., non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese o alle conclusioni. Poiché nel caso concreto la domanda di garanzia non era stata ritualmente riproposta dagli appellati, il tribunale non poteva condannare il terzo chiamato a tenerli indenni. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio nei limiti della statuizione di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei convenuti-appellati, in solido.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la pronuncia non può eccedere i limiti della domanda e deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 346 c.p.c.
le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite devono essere specificamente riproposte nel giudizio di appello per non intendersi rinunciate
art. 343 c.p.c.
l'appello incidentale è richiesto per le domande o eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, ma non per quelle assorbite
art. 360 n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento
art. 346 c.p.c.
la riproposizione deve essere specifica e non può risolversi in un generico richiamo alle difese svolte in primo grado
Massime di principio
- Quando una domanda accessoria o subordinata è rimasta assorbita in primo grado, la parte interessata deve riproporla in modo specifico nel primo atto difensivo del giudizio di appello, altrimenti opera una presunzione di rinuncia.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. non richiede forme solenni, ma deve essere chiara e univoca; un mero richiamo generico alle precedenti difese o conclusioni non basta.
- La domanda di garanzia assorbita non necessita di appello incidentale: ciò che conta è la sua rituale riproposizione nel grado di impugnazione.
- Il giudice dell'appello non può pronunciare su una domanda di garanzia non ritualmente devoluta, perché ciò integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza nella parte eccedente.
Come è indicizzato
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