Ordinanza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di -OMISSIS- in data 13 maggio 2025, con il quale sono stati disposti: A) la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al ricorrente in data 23 marzo 2018; B) il rigetto dell’istanza di aggiornamento del medesimo titolo, presentata in data 26 aprile 2022 dal medesimo ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rigetto dell’istanza di aggiornamento del titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore del 13 maggio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2018 e respinto l’istanza di aggiornamento presentata nel 2022. Dalla motivazione risultava che il ricorrente era stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena di tre anni, sei mesi e diciannove giorni di reclusione e a una multa di 16.000 euro per reati in materia di stupefacenti, ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p. e dell’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990. Risultava inoltre deferito all’autorità giudiziaria per ulteriori reati contro la persona mentre era affidato in prova ai servizi sociali, nonché destinatario di un’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva inizialmente dichiarato non estinta la pena. L’amministrazione aveva valutato anche la presenza del ricorrente in Italia dal 2010, la formazione di una famiglia con figli e la titolarità di un’attività artigianale, ritenendo tuttavia prevalente la pericolosità sociale desunta dalla condotta delittuosa. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto, ma il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la condanna definitiva riguardasse il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, avente carattere automaticamente ostativo al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, distinguendolo dalla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023. Ha inoltre rilevato che la Questura aveva effettuato un bilanciamento tra le condizioni personali e familiari del ricorrente e la sua pericolosità sociale. La successiva ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 21 ottobre 2025, che aveva dichiarato estinta la pena e ogni altro effetto penale della condanna, è stata qualificata come circostanza sopravvenuta eventualmente rilevante per una futura domanda di permesso ordinario, ma non idonea a incidere sulle valutazioni poste a fondamento della revoca, considerata la natura premiale del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per mancanza del fumus boni iuris.
art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
La revoca del permesso UE non comporta necessariamente l’espulsione: ricorrendone i presupposti, allo straniero può essere rilasciato un diverso titolo di soggiorno.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La condanna definitiva per la fattispecie di reato indicata è stata considerata automaticamente ostativa al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è stata ritenuta diversa da quella oggetto della condanna e, pertanto, non applicabile al caso esaminato.
sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2023
La pronuncia è stata ritenuta riferibile alla diversa fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non alla fattispecie di cui al comma 1.
Massime di principio
- La condanna definitiva per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 può costituire motivo automaticamente ostativo al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza che sia applicabile la disciplina elaborata per la diversa fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del medesimo decreto.
- Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare e bilanciare le condizioni personali e familiari dello straniero con la pericolosità sociale desunta dalla condotta delittuosa; tale bilanciamento, se effettivamente compiuto, esclude la prospettata carenza di valutazione delle condizioni di integrazione.
- L’estinzione della pena e degli effetti penali dichiarata successivamente all’adozione del provvedimento di revoca costituisce una circostanza sopravvenuta che può rilevare per una futura domanda di permesso di soggiorno ordinario, ma non incide necessariamente sulla legittimità delle valutazioni compiute al momento della revoca del permesso UE, avente natura premiale.
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quando non debba essere disposta l’espulsione, non impedisce il rilascio di un diverso tipo di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998.
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