Sentenza n. 3702/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza resa inter parte dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 294 pubblicata in data 27.03.25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 294/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 294, pubblicata il 27 marzo 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia presupposta aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per 500 euro ciascun anno, disponendo l'accredito complessivo di 2.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 giugno 2025, ma l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia presupposta entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale presupposto è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata e quest'ultima non ne ha dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme può essere promossa dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone preventivamente i poteri e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può ricorrere, ove necessario per dare esecuzione a un titolo di pagamento e vi sia incapienza dei fondi ordinari dell'amministrazione soccombente, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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