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Ordinanza

Ordinanza n. 7265/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del provvedimento di inammissibilità della domanda n. INN24_EYR4EGPU pubblicato e non notificato in data 19.02.2026 con il quale di confermava che” non sono state considerate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito resta confermato”; della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse; di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale; e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”;

Giustizia amministrativa202603627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di agevolazione e successiva graduatoria nazionale delle domande ammesse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui ISMEA ha confermato l’inammissibilità della domanda di agevolazione, ritenendo non valide le ragioni dedotte per la riapertura del procedimento istruttorio, nonché la successiva graduatoria nazionale delle domande ammesse e gli atti conseguenti. È stato inoltre impugnato, per quanto occorrente, il bando relativo al Fondo per l’innovazione in agricoltura per l’anno 2024. Nel corso della camera di consiglio è emersa una possibile questione processuale relativa all’integrità del contraddittorio: non risultava infatti accertato se fosse stato pubblicato e reso accessibile un elenco delle imprese ammesse al finanziamento, potenziali controinteressate alla domanda di annullamento, né se il ricorso fosse stato notificato ad almeno una di esse. Il Collegio ha quindi richiesto chiarimenti documentati sulla pubblicità e accessibilità dell’eventuale elenco e ha invitato le parti a dedurre sulla possibile mancata notifica del ricorso a un controinteressato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando a ISMEA di fornire documentati chiarimenti sull’esistenza dell’elenco delle imprese ammesse al finanziamento, sulla sua pubblicità e accessibilità e sui relativi dati di pubblicazione. Ha inoltre sollevato d’ufficio la possibile sussistenza di un vizio processuale derivante dalla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, invitando le parti a dedurre sul punto entro trenta giorni. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 giugno 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di un provvedimento di esclusione o inammissibilità da un procedimento di finanziamento pubblico può incidere sulla posizione di imprese ammesse al finanziamento, il giudice deve verificare l’integrità del contraddittorio e l’eventuale qualità di controinteressate di tali imprese.
  • Ai fini della verifica della necessità di notificare il ricorso a potenziali controinteressati, rilevano l’esistenza, la pubblicità e l’accessibilità dell’elenco delle imprese ammesse al finanziamento; l’amministrazione deve fornire chiarimenti documentati su tali circostanze quando siano controverse o non risultino dagli atti.
  • La possibile mancata notifica del ricorso a un controinteressato può essere rilevata d’ufficio dal giudice e costituisce una questione di rito sulla quale le parti devono essere previamente invitate a dedurre prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoIncompetenza

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