Cassazione Penale, Sentenza n. 49562/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vico impugnava la conferma, da parte della Corte d’Appello di Ancona, della sentenza del GIP di Macerata che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una pistola con matricola abrasa (con assorbimento delle contestazioni di detenzione dell'arma e delle munizioni). L'imputato sosteneva una diversa versione fattuale (di essersi impossessato dell'arma in occasione di un furto o averla rinvenuta) e quindi chiedeva la riclassificazione del fatto in furto; contestava inoltre l'applicazione della recidiva e il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente ha riproposto in sede di legittimità censure già svolte in sede di merito e per avere formulato in modo cumulativo e non specifico vizi della motivazione, violando il principio secondo cui vanno indicate con precisione le parti della motivazione contestate. Inoltre la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la valutazione di fatto dei giudici di merito sulla scarsa verosimiglianza della versione difensiva e sull'inidoneità della stessa a integrare la fattispecie di furto, posto che la natura clandestina dell'arma e gli elementi di occultamento rendevano implausibile la ricostruzione difensiva. Il secondo motivo (sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti) è stato ritenuto inammissibile in quanto generico e non tempestivamente e specificamente dedotto in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, cod. proc. pen.
La Corte richiama i limiti di specificità richiesti per le censure in Cassazione, in particolare l’onere di indicare quale tra i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si deduca e di non cumulare in modo indifferenziato i tre profili; richiamo anche alla disciplina sull'inammissibilità dei motivi non prospettati specificamente in appello (comma 3).
art. 624, cod. pen.
Richiamato nella prospettazione difensiva come norma sul furto/appropriazione (nella contestazione sulla riclassificazione), la Corte ha ritenuto che la condotta contestata ed i modi di possesso/occultamento di un'arma clandestina non risultavano compatibili con la qualificazione meno grave invocata dalla difesa.
art. 648, cod. pen.
Richiamato nella prospettazione difensiva (connesso alla ricettazione/riciclaggio), la pronuncia conferma che la valutazione della qualificazione giuridica del fatto spetta ai giudici di merito quando siano ritenute attendibili le risultanze probatorie; la Corte di Cassazione, nel controllare questioni di legittimità formale, non sostituisce il giudizio di verità dei giudici di merito se non vi è vizio manifesto.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Utilizzata quale principio per la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende previa valutazione sull'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; qui la Corte non ha ravvisato elementi che escludessero l'irrogazione della somma equitativamente fissata.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di censura relativi alla motivazione devono essere formulati con specificità: non è possibile cumulare indifferenziatamente i diversi vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La vaghezza comporta inammissibilità.
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito sulla credibilità delle versioni difensive e sulla ricostruzione dei fatti sono, di regola, sottratte al sindacato della Cassazione salvo vizio manifesto: un ricorso che si limiti a riproporre la stessa controversia fattuale è destinato ad essere respinto per inammissibilità.
- Chi chiede la riclassificazione del fatto (es. ricettazione vs furto) deve dimostrare con specifiche e nuove censure logiche o di diritto che la motivazione di merito sia carente su profili controllabili in sede di legittimità; la sola reiterazione di una diversa versione dei fatti non è sufficiente.
- I motivi di gravame in Cassazione che non corrispondono a censure effettivamente e specificamente dedotte in appello possono essere dichiarati inammissibili: occorre che la questione sia stata oggetto del gravame di merito in termini utilmente sindacabili.
- Nel caso di beni "particolari" (es. armi clandestine) il comportamento di occultamento e le modalità di possesso possono rendere difficoltosa la qualificazione come furto e giustificare la ricostruzione di ricettazione: in situazioni analoghe valutare prima l'impatto degli elementi materiali e dell'occultamento sulla fattispecie penale.
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