Sentenza n. 95/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto somme per ferie e festività soppresse non godute e il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.127,28, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 gennaio 2025; il giudicato risultava attestato il 21 luglio 2025 e, alla proposizione del ricorso, era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, con particolare riferimento all’attribuzione della carta docente o del contributo alla formazione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi decorrenti dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e la declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione, con l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; il suo inutile decorso consente l’attivazione della tutela esecutiva.
art. 26 c.p.a.
Costituisce il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quelle richiamate per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone il pagamento di somme o l’adozione di specifici adempimenti, e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine fissato nella sentenza.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l’accertamento dell’inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e può individuare per tale funzione un dirigente o funzionario pubblico competente nella materia oggetto dell’esecuzione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; la loro distrazione può essere disposta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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