Sentenza n. 2039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza n. 456 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato oggetto di revocazione, che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza comunale di rimozione e smaltimento di rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato deducendo l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 193, comma 17, d.lgs. n. 152/2006. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente interpretato la disposizione, attribuendole un obbligo di verifica in capo al trasportatore, mentre la norma escluderebbe la responsabilità del trasportatore per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore, salvo le difformità riconoscibili con la comune diligenza. La società ha inoltre sostenuto che tale errore avrebbe inciso sull'intera motivazione della sentenza, contestando l'applicazione del principio di responsabilità condivisa e deducendo di essere un'impresa di logistica e trasporti generici, non operante nel settore dei rifiuti. La vicenda originaria riguardava un'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, con cui era stato ordinato, in solido a più soggetti, di rimuovere e smaltire 141 big bags contenenti rifiuti plastici. La società aveva trasportato il materiale ritenendolo materia prima secondaria, sulla base della documentazione predisposta dalla produttrice. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità della revocazione per insussistenza di un errore di fatto; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva riproposto specificamente, in sede rescissoria, le censure dell'appello, limitandosi a un richiamo generico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In primo luogo, ha rilevato che la censura riguardava l'interpretazione dell'art. 193 d.lgs. n. 152/2006 e non la percezione o lettura materiale di atti processuali: si trattava quindi, eventualmente, di un errore di diritto o di giudizio, non denunciabile mediante revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. L'errore revocatorio può investire soltanto la falsa percezione dell'esistenza o del significato letterale di un atto acquisito al processo e non l'attività valutativa o interpretativa del giudice. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riformulato specificamente le censure dell'appello, limitandosi a un generico richiamo. Il Collegio ha comunque precisato che l'art. 193 d.lgs. n. 152/2006 esclude la responsabilità del trasportatore per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore e per le difformità tra descrizione e natura effettiva dei rifiuti, fatta eccezione per quelle riscontrabili con la comune diligenza. La sentenza oggetto di revocazione si era conformata a tale disciplina, avendo ravvisato nel caso concreto una violazione della comune diligenza da parte della società. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio, liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti dell'altra società costituita.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale norma che disciplina il ricorso per revocazione nel processo amministrativo.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio riguarda la falsa percezione dell'esistenza o del significato letterale degli atti processuali e non può consistere in un errore di diritto, di interpretazione normativa o di valutazione.
art. 193, comma 17, d.lgs. n. 152/2006
per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza
Il trasportatore non risponde, in via generale, delle indicazioni contenute nel formulario o delle difformità tra descrizione e natura effettiva dei rifiuti, salvo quelle riconoscibili mediante la comune diligenza; la violazione di tale dovere può fondare la responsabilità del trasportatore.
art. 192 d.lgs. n. 152/2006
Base normativa dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti oggetto del giudizio originario.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. riguarda la falsa percezione dell'esistenza o del significato letterale di un atto processuale e non può consistere nell'erronea interpretazione di una norma di legge, né in un errore di giudizio o di valutazione; diversamente, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio.
- Nel giudizio di revocazione non è sufficiente richiamare genericamente i motivi dedotti nel precedente appello: le censure devono essere riproposte e riformulate specificamente, a pena di violazione del principio di autosufficienza.
- La disciplina dell'art. 193, comma 17, d.lgs. n. 152/2006 esclude la responsabilità del trasportatore per le indicazioni contenute nel formulario e per le difformità tra descrizione e natura effettiva dei rifiuti, salvo le difformità che risultino riconoscibili secondo la comune diligenza; il trasportatore risponde quando ometta tale verifica diligente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →