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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21398/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'intervenuta prescrizione del fatto, sostenendo che il reato commesso il 9 agosto 2017 fosse ormai estinto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, per effetto delle sospensioni di prescrizione previste dalla legge n. 103/2017, il termine non era ancora maturato; ha inoltre escluso che fosse decorso il termine ordinario tra la sentenza di primo grado e quella di appello, anche in considerazione dell'emissione del decreto di citazione in appello in data 13 dicembre 2024, ritenuto interruttivo della prescrizione nel calcolo esaminato dalla Corte.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, per conseguenza, inammissibile. La Corte ha escluso la prescrizione del reato di detenzione illecita di cocaina, ritenendo ancora pendente il termine di estinzione alla data della sentenza di appello. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, parametrata all'elevato coefficiente di colpa connesso alla causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    È la norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come illecita detenzione di sostanza stupefacente; la Corte la menziona solo per identificare il reato oggetto del giudizio.

  • legge n. 103/2017

    La Corte ne applica le sospensioni del termine di prescrizione, valorizzandole nel calcolo del termine massimo di estinzione del reato.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    La Corte dispone il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza della inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il termine va calcolato tenendo conto di tutte le sospensioni legalmente previste, anche quando derivino da fasi processuali successive alla sentenza di primo grado.
  • La verifica dell'estinzione del reato non può essere effettuata in astratto, ma richiede la ricostruzione puntuale del decorso del termine prescrizionale alla luce delle date processuali rilevanti e degli eventuali atti interruttivi o sospensivi.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato perché diretto a sostenere una prescrizione non maturata, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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