Cassazione Civile, Sentenza n. 14573/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificò alla società un avviso di accertamento per l’anno 2004, recuperando costi ritenuti eccedenti i limiti di deducibilità, non inerenti o non di competenza e costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, oltre alle maggiori imposte, sanzioni e interessi. La CTP di Roma accolse parzialmente il ricorso della società, riconoscendo la deducibilità di costi per Euro 248.265,25 relativi a operazioni con soggetti residenti in tali Paesi e confermando gli altri recuperi. In appello, la CTR del Lazio respinse l’impugnazione principale della società e accolse quella incidentale dell’Ufficio, ritenendo non provato l’effettivo interesse economico delle operazioni con soggetti residenti a Hong Kong, allora incluso nella black list. In cassazione la società propose due motivi: con il primo denunciò il vizio della motivazione della sentenza regionale, sostenendo che fosse incoerente e non consentisse di comprenderne le ragioni; con il secondo lamentò la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, perché la CTR avrebbe considerato soltanto l’esimente dell’effettivo interesse economico, senza esaminare l’alternativa prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. La motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di individuare la ratio decidendi; inoltre, la censura non soddisfaceva i requisiti per denunciare il vizio motivazionale, anche perché non riportava né localizzava adeguatamente le prove documentali asseritamente trascurate. Ha accolto il secondo motivo: per l’anno d’imposta 2004, le due esimenti previste dall’art. 110, comma 11, TUIR erano alternative e non cumulative. La CTR, per escludere la deducibilità, avrebbe quindi dovuto verificare anche se le imprese estere svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva, profilo rimasto inesaminato. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 110, commi 10 e 11, TUIR
La CTR avrebbe dovuto vagliare, al fine di escludere la deducibilità dei costi relativi alle operazioni intercorse tra contribuente, l’insussistenza di entrambe le esimenti previste dal succitato dell’art. 110 TUIR, comma 11, essendo esse previste dalla norma, nel testo allora applicabile, in via alternativa e non cumulativa.
Nel testo applicabile all’anno d’imposta 2004, la deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata poteva essere giustificata alternativamente dalla prova dell’effettivo interesse economico delle operazioni oppure dalla prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva. Il giudice deve esaminare entrambe le esimenti prima di negare la deducibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Diversamente da quanto esposto in ricorso, nella sua pur stringata esposizione, la decisione impugnata è idonea a rivelare la ratio decidendi, dando atto, quantunque sommariamente, di avere preso in considerazione le diverse ragioni poste a fondamento di ciascun disconoscimento di costi operato dall’Amministrazione e di come sulla legittimità di talune riprese a tassazione non vi fosse stata impugnazione da parte della contribuente e, nel resto, chiarendo i limiti della condivisione della decisione resa dalla CTP, anche con riferimento al contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento.
La denuncia della nullità della sentenza per vizio di attività non è fondata quando, anche se sintetica, la motivazione permette di individuare con chiarezza la ratio decidendi e di controllare le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Si è chiarito, infatti, in proposito, che la prospettazione del vizio di motivazione per omessa valutazione di prove documentali non può prescindere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dal riportarne il contenuto (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, 25 agosto 2006, n. 18506; Cass. sez. 5, 21 maggio 2019, n. 13625) ovvero indicarne tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio, al fine di consentire il vaglio di decisività riguardo al diverso esito del giudizio che ne sarebbe scaturito.
La censura di omessa valutazione di documenti richiede che il ricorso per cassazione ne riporti il contenuto oppure indichi quando e dove siano stati prodotti, così da consentire alla Corte di valutarne la decisività.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso, in parte qua, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c..
Il motivo di ricorso che lamenta l’omessa o insufficiente valutazione di prove documentali deve essere formulato con specificità; la mancata indicazione del contenuto o della collocazione processuale dei documenti comporta il mancato rispetto dei requisiti del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile prevede più esimenti in via alternativa, il giudice che nega il beneficio o la deducibilità deve esaminare ciascuna di esse: l’accertata mancanza di una non rende superflua la verifica dell’altra.
- Nel regime dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR applicabile all’anno d’imposta 2004, i costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata potevano essere dedotti, in alternativa, provando l’effettivo interesse economico delle operazioni oppure l’esercizio prevalente, da parte delle imprese estere, di un’attività commerciale effettiva.
- Una motivazione sintetica non determina di per sé la nullità della sentenza se consente di identificare in modo chiaro la ratio decidendi e di controllare le ragioni poste a fondamento della decisione.
- La censura di omessa valutazione di prove documentali in cassazione deve riportarne il contenuto oppure indicare il tempo e il luogo della loro produzione nel giudizio di merito, per permettere la verifica della decisività.
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