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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile realizzato senza permesso a costruire (art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001). La ricorrente deduceva, in unico motivo, la violazione di legge in relazione al periculum in mora: sosteneva che l'immobile fosse già ultimato e quindi mancasse la dimostrazione che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato; contestava inoltre l'assenza di motivazione circa l'impatto sul regolare assetto del territorio e sugli indici urbanistici, sul numero dei familiari e sulla domanda di opere collettive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e per non aver dedotto un vizio di legge effettivamente confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato: dagli accertamenti risultava che i lavori erano proseguiti tra il primo sopralluogo (28/10/2021) e il successivo (04/11/2021), dunque l'immobile non era ultimato e sussisteva il periculum in mora, ossia il rischio che la libera disponibilità del bene permettesse la prosecuzione dell'abuso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001

    disciplina il reato relativo alla realizzazione di opere edilizie senza permesso a costruire; è il fondamento del fumus commissi delicti nel caso di costruzione totalmente abusiva

  • codice di procedura penale

    prevede l'istanza di riesame avverso i provvedimenti cautelari che il Tribunale ha esaminato nel giudizio di merito

  • codice di procedura penale

    limita il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai soli motivi attinenti alla violazione di legge

  • codice di procedura penale

    regola il ricorso per cassazione per motivi di vizio di motivazione; la Corte richiama che la censura autonoma della motivazione è disciplinata da questa norma

  • codice di procedura penale

    consente la condanna alle spese processuali e la determinazione di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o perdite della causa

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in tema di valutazione dell'intenzionalità o colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; qui applicata per escludere colpa grave ma comunque prevedere un versamento equitativo

  • giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. 3, n. 39731 del 28/09/2011; altre citate nel testo

    richiama principi consolidati: il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge, e il periculum in mora per abusi edilizi è configurabile quando i lavori non sono ultimati e la disponibilità del bene può consentire la prosecuzione dell'opera

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge: le censure generiche o non specificamente dirette a violazioni normative sono inammissibili
  • Per ottenere l'annullamento di un sequestro preventivo per abuso edilizio è necessario dimostrare effettivamente, con riguardo al contenuto dell'ordinanza impugnata, che manchi il periculum in mora; la semplice asserzione che l'immobile sia ultimato non è sufficiente senza elementi probatori che confutino i rilievi del giudice
  • La Corte valuta la motivazione del provvedimento impugnato nel suo complesso: vizi della motivazione sono rilevanti in Cassazione solo se talmente gravi da configurare una violazione di legge o rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa, anche se non sussiste colpa grave nella proposizione dell'impugnazione
  • Nelle controversie su abusi edilizi il periculum in mora si fonda spesso su accertamenti tecnici e sopralluoghi che dimostrino la prosecuzione dei lavori: le tempistiche dei sopralluoghi e la documentazione fotografica o peritale sono elementi decisivi

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