Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile realizzato senza permesso a costruire (art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001). La ricorrente deduceva, in unico motivo, la violazione di legge in relazione al periculum in mora: sosteneva che l'immobile fosse già ultimato e quindi mancasse la dimostrazione che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato; contestava inoltre l'assenza di motivazione circa l'impatto sul regolare assetto del territorio e sugli indici urbanistici, sul numero dei familiari e sulla domanda di opere collettive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e per non aver dedotto un vizio di legge effettivamente confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato: dagli accertamenti risultava che i lavori erano proseguiti tra il primo sopralluogo (28/10/2021) e il successivo (04/11/2021), dunque l'immobile non era ultimato e sussisteva il periculum in mora, ossia il rischio che la libera disponibilità del bene permettesse la prosecuzione dell'abuso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
disciplina il reato relativo alla realizzazione di opere edilizie senza permesso a costruire; è il fondamento del fumus commissi delicti nel caso di costruzione totalmente abusiva
codice di procedura penale
prevede l'istanza di riesame avverso i provvedimenti cautelari che il Tribunale ha esaminato nel giudizio di merito
codice di procedura penale
limita il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai soli motivi attinenti alla violazione di legge
codice di procedura penale
regola il ricorso per cassazione per motivi di vizio di motivazione; la Corte richiama che la censura autonoma della motivazione è disciplinata da questa norma
codice di procedura penale
consente la condanna alle spese processuali e la determinazione di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o perdite della causa
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
richiamata in tema di valutazione dell'intenzionalità o colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; qui applicata per escludere colpa grave ma comunque prevedere un versamento equitativo
giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. 3, n. 39731 del 28/09/2011; altre citate nel testo
richiama principi consolidati: il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge, e il periculum in mora per abusi edilizi è configurabile quando i lavori non sono ultimati e la disponibilità del bene può consentire la prosecuzione dell'opera
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge: le censure generiche o non specificamente dirette a violazioni normative sono inammissibili
- Per ottenere l'annullamento di un sequestro preventivo per abuso edilizio è necessario dimostrare effettivamente, con riguardo al contenuto dell'ordinanza impugnata, che manchi il periculum in mora; la semplice asserzione che l'immobile sia ultimato non è sufficiente senza elementi probatori che confutino i rilievi del giudice
- La Corte valuta la motivazione del provvedimento impugnato nel suo complesso: vizi della motivazione sono rilevanti in Cassazione solo se talmente gravi da configurare una violazione di legge o rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa, anche se non sussiste colpa grave nella proposizione dell'impugnazione
- Nelle controversie su abusi edilizi il periculum in mora si fonda spesso su accertamenti tecnici e sopralluoghi che dimostrino la prosecuzione dei lavori: le tempistiche dei sopralluoghi e la documentazione fotografica o peritale sono elementi decisivi
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