Cassazione Penale, Ordinanza n. 34434/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha anche escluso rilievo ai motivi nuovi e alla memoria depositati tardivamente rispetto al termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di truffa e bancarotta semplice perché estinti per prescrizione, ma aveva confermato la sua penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il reato fallimentare, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del ruolo dell'imputato nella gestione della società fallita. La Corte ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della decisione impugnata, limitandosi a reiterare censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica, fondata in particolare sugli elementi che avevano attribuito al ricorrente l'effettiva gestione della società.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
Il termine per il deposito di memorie è quello di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con esclusione del dies a quo e del dies ad quem; la memoria tardiva non può essere esaminata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese in appello.
- I motivi nuovi non possono superare l'inammissibilità originaria del ricorso e, se depositati oltre il termine previsto, non possono comunque essere valutati.
- La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissato dall'art. 611 c.p.p. è tardiva e non deve essere presa in considerazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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