Cassazione Penale, Sentenza n. 26436/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/08/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere rispetto ai capi 1), 15) e 16) dell'imputazione: capo 1) partecipazione a "associazione di tipo mafioso" (art. 416-bis c.p.) collegata alla cosca Mancuso; capi 15) e 16) intestazione fittizia di una piadineria a Milano e della societa' "ELSA Group" (attribuzione formale a terzi, in particolare a Peluso/Luisa Benincasa, per eludere misure di prevenzione e riciclare proventi), reati aggravati per agevolazione della cosca. Motivi di impugnazione principali: nullità genetica per presunta mancanza di autonomia dell'ordinanza dal pubblico ministero; vizio di motivazione e mancata osservanza dell'art. 192 c.p.p. (insufficiente gravità indiziaria, eccessiva valorizzazione di alcune intercettazioni e conversazioni fra terzi); inutilizzabilità di una intercettazione con l'avvocato (art. 103, comma 5 e art. 271 c.p.p. sul segreto professionale); carenza di prova del dolo specifico e della permanenza associativa; insufficiente argomentazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; secondo ricorso: nullità per omesso interrogatorio in ordine ai capi 15) e 16).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha rigettato i motivi proposti. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della "gravità indiziaria" richiamando elementi plurimi e coerenti: intercettazioni, attività di videosorveglianza che attestavano frequenti rapporti con esponenti di spessore della cosca, corrispondenza epistolare con esponenti detenuti (anche al regime 41-bis), dichiarazioni del collaboratore Megna e altri "facta concludentia" quali la gestione di investimenti e la distribuzione degli utili. La Corte ha inoltre precisato che il livello probatorio richiesto per la misura cautelare è diverso e meno stringente rispetto all'art. 192 c.p.p., ha ritenuto inammissibile o generica la censura sull'utilizzabilità della conversazione con l'avvocato per mancata specificazione della portata del vizio, e ha escluso che la mancata interrogazione possa essere dedotta nel ricorso per cassazione avverso il riesame. Rigetto complessivo del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa essere desunta da "facta concludentia" e da condotte dinamiche che dimostrino "presa parte" stabile e funzionale al sodalizio
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152)
Aggravante per chi agevola un'associazione mafiosa; ha natura soggettiva richiedendo che il concorrente abbia conosciuto e fatto propria la finalità di agevolare il sodalizio
art. 512-bis cod. pen.
Disciplina l'intestazione fittizia di beni; nella ricostruzione è stato ritenuto che la fittizia attribuzione di imprese fosse utilizzata per eludere misure di prevenzione e per riciclare proventi
art. 273 cod. proc. pen.
Prevede la misura cautelare per "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha ribadito il limite della sindacabilità in cassazione della motivazione del giudice del riesame, con verifica della tenuta logica del quadro indiziario
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina i criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito; la Corte ha chiarito che il requisito richiesto per la cautela (art. 273) non coincide con il più rigoroso standard dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
art. 103, comma 5 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle conversazioni con il difensore; la censura è stata ritenuta generica perché il ricorrente non ha indicato nel dettaglio gli atti viziati né dimostrato la decisività dell'atto intercettato
art. 271, comma 2 cod. proc. pen.
Tutela del segreto professionale; il ricorso invocava la segretezza relativa al colloquio con l'avvocato ma la Corte ha rilevato l'assenza di prova della qualità di difensore dell'intercettato e la genericità della censura
art. 294 cod. proc. pen.
Interrogatorio previsto a carico dell'indagato; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui eventuali vizi relativi all'interrogatorio non sono deducibili nel ricorso per cassazione avverso il riesame
artt. 591 e 627 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla declaratoria di inammissibilità anche d'ufficio: la Corte osserva che l'inammissibilità può essere rilevata in ogni stato del processo salvo specifiche eccezioni
art. 306, 310, 311 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di eventuale estinzione della misura per vizi relativi alla sua esecuzione e dei rimedi (ordinanza di estinzione, appello, ecc.); principio che tali questioni non sono oggetto del riesame/cassazione qui dedotto
Massime di principio
- Il livello probatorio richiesto per misure cautelari (art. 273 c.p.p.) è meno stringente rispetto al giudizio di merito (art. 192 c.p.p.): possono essere valorizzati "facta concludentia" (intercettazioni, videosorveglianza, corrispondenze, dichiarazioni di collaboratori) per dimostrare una "qualificata probabilità" di partecipazione mafiosa
- Per censurare in cassazione la motivazione del riesame occorre specificità: le doglianze generiche sulla presunta mancanza di autonomia dell'ordinanza genetica o sulla motivazione rischiano l'inammissibilità
- Le intercettazioni che coinvolgono anche terzi o familiari possono essere utilizzate come elementi indiziari se il loro contenuto è coerente con il quadro probatorio complessivo; l'inutilizzabilità per rapporti con avvocati richiede dimostrazione puntuale del vizio e dell'incidenza decisiva sull'istruttoria
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis.1) ha carattere soggettivo: va provato che il concorrente abbia conosciuto e condiviso la finalità di favorire il sodalizio; ciò può emergere anche indirettamente da ruoli gestionali, ripartizione di utili e uso di prestanome
- Le questioni relative alla mancata o tardiva esecuzione di adempimenti successivi (es. interrogatorio ex art. 294 c.p.p.) che incidono sulla persistenza della misura non sono tipicamente deducibili nel ricorso per cassazione avverso il riesame e vanno discusse nei rimedi specifici previsti dal codice
- Per impugnare l'utilizzabilità di singoli atti processuali (es. intercettazioni) in sede di legittimità è necessario indicare esattamente gli atti affetti dal vizio e motivare la loro incidenza sul compendio indiziario, pena la non valutabilità della censura
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