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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26436/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/08/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere rispetto ai capi 1), 15) e 16) dell'imputazione: capo 1) partecipazione a "associazione di tipo mafioso" (art. 416-bis c.p.) collegata alla cosca Mancuso; capi 15) e 16) intestazione fittizia di una piadineria a Milano e della societa' "ELSA Group" (attribuzione formale a terzi, in particolare a Peluso/Luisa Benincasa, per eludere misure di prevenzione e riciclare proventi), reati aggravati per agevolazione della cosca. Motivi di impugnazione principali: nullità genetica per presunta mancanza di autonomia dell'ordinanza dal pubblico ministero; vizio di motivazione e mancata osservanza dell'art. 192 c.p.p. (insufficiente gravità indiziaria, eccessiva valorizzazione di alcune intercettazioni e conversazioni fra terzi); inutilizzabilità di una intercettazione con l'avvocato (art. 103, comma 5 e art. 271 c.p.p. sul segreto professionale); carenza di prova del dolo specifico e della permanenza associativa; insufficiente argomentazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; secondo ricorso: nullità per omesso interrogatorio in ordine ai capi 15) e 16).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha rigettato i motivi proposti. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della "gravità indiziaria" richiamando elementi plurimi e coerenti: intercettazioni, attività di videosorveglianza che attestavano frequenti rapporti con esponenti di spessore della cosca, corrispondenza epistolare con esponenti detenuti (anche al regime 41-bis), dichiarazioni del collaboratore Megna e altri "facta concludentia" quali la gestione di investimenti e la distribuzione degli utili. La Corte ha inoltre precisato che il livello probatorio richiesto per la misura cautelare è diverso e meno stringente rispetto all'art. 192 c.p.p., ha ritenuto inammissibile o generica la censura sull'utilizzabilità della conversazione con l'avvocato per mancata specificazione della portata del vizio, e ha escluso che la mancata interrogazione possa essere dedotta nel ricorso per cassazione avverso il riesame. Rigetto complessivo del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa essere desunta da "facta concludentia" e da condotte dinamiche che dimostrino "presa parte" stabile e funzionale al sodalizio

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152)

    Aggravante per chi agevola un'associazione mafiosa; ha natura soggettiva richiedendo che il concorrente abbia conosciuto e fatto propria la finalità di agevolare il sodalizio

  • art. 512-bis cod. pen.

    Disciplina l'intestazione fittizia di beni; nella ricostruzione è stato ritenuto che la fittizia attribuzione di imprese fosse utilizzata per eludere misure di prevenzione e per riciclare proventi

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Prevede la misura cautelare per "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha ribadito il limite della sindacabilità in cassazione della motivazione del giudice del riesame, con verifica della tenuta logica del quadro indiziario

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito; la Corte ha chiarito che il requisito richiesto per la cautela (art. 273) non coincide con il più rigoroso standard dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

  • art. 103, comma 5 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle conversazioni con il difensore; la censura è stata ritenuta generica perché il ricorrente non ha indicato nel dettaglio gli atti viziati né dimostrato la decisività dell'atto intercettato

  • art. 271, comma 2 cod. proc. pen.

    Tutela del segreto professionale; il ricorso invocava la segretezza relativa al colloquio con l'avvocato ma la Corte ha rilevato l'assenza di prova della qualità di difensore dell'intercettato e la genericità della censura

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Interrogatorio previsto a carico dell'indagato; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui eventuali vizi relativi all'interrogatorio non sono deducibili nel ricorso per cassazione avverso il riesame

  • artt. 591 e 627 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla declaratoria di inammissibilità anche d'ufficio: la Corte osserva che l'inammissibilità può essere rilevata in ogni stato del processo salvo specifiche eccezioni

  • art. 306, 310, 311 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di eventuale estinzione della misura per vizi relativi alla sua esecuzione e dei rimedi (ordinanza di estinzione, appello, ecc.); principio che tali questioni non sono oggetto del riesame/cassazione qui dedotto

Massime di principio

  • Il livello probatorio richiesto per misure cautelari (art. 273 c.p.p.) è meno stringente rispetto al giudizio di merito (art. 192 c.p.p.): possono essere valorizzati "facta concludentia" (intercettazioni, videosorveglianza, corrispondenze, dichiarazioni di collaboratori) per dimostrare una "qualificata probabilità" di partecipazione mafiosa
  • Per censurare in cassazione la motivazione del riesame occorre specificità: le doglianze generiche sulla presunta mancanza di autonomia dell'ordinanza genetica o sulla motivazione rischiano l'inammissibilità
  • Le intercettazioni che coinvolgono anche terzi o familiari possono essere utilizzate come elementi indiziari se il loro contenuto è coerente con il quadro probatorio complessivo; l'inutilizzabilità per rapporti con avvocati richiede dimostrazione puntuale del vizio e dell'incidenza decisiva sull'istruttoria
  • L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis.1) ha carattere soggettivo: va provato che il concorrente abbia conosciuto e condiviso la finalità di favorire il sodalizio; ciò può emergere anche indirettamente da ruoli gestionali, ripartizione di utili e uso di prestanome
  • Le questioni relative alla mancata o tardiva esecuzione di adempimenti successivi (es. interrogatorio ex art. 294 c.p.p.) che incidono sulla persistenza della misura non sono tipicamente deducibili nel ricorso per cassazione avverso il riesame e vanno discusse nei rimedi specifici previsti dal codice
  • Per impugnare l'utilizzabilità di singoli atti processuali (es. intercettazioni) in sede di legittimità è necessario indicare esattamente gli atti affetti dal vizio e motivare la loro incidenza sul compendio indiziario, pena la non valutabilità della censura

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