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Sentenza

Sentenza n. 6796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 379/2026, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla gara e la contestuale aggiudicazione alla seconda classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza di primo grado e il provvedimento con cui l’Università, in riedizione della verifica dell’anomalia, l’aveva esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza, ritenendo la sua offerta non congrua per una perdita di circa 21.507 euro, aggiudicando la gara alla seconda classificata. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016, errore nei presupposti, carenza istruttoria, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che le voci “Ammortamenti”, “Oneri finanziari” e “Varie ed eventuali”, complessivamente pari a 13.000 euro, fossero state previste in via prudenziale e potessero essere utilizzate per coprire i maggiori costi rilevati dalla stazione appaltante. Con il secondo motivo contestava il computo separato della maggiorazione per lavoro festivo, sostenendo che essa fosse già ricompresa nelle tabelle ministeriali del costo del lavoro. Con il terzo motivo contestava il costo della formazione, quantificato dall’amministrazione in 40.926,41 euro rispetto ai 6.500 euro indicati nell’offerta, deducendo che tale maggiore costo potesse essere coperto dalle spese generali, che il monte ore fosse stato erroneamente determinato e che vi fosse contraddizione nell’utilizzo di 17 unità per il costo della manodopera e 23 unità per la formazione. Con il quarto motivo denunciava disparità di trattamento rispetto alla verifica dell’offerta della seconda classificata, ritenuta più favorevole e conciliante. In via subordinata chiedeva l’annullamento della gara e la sua ripetizione con adeguamento della base d’asta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha innanzitutto ritenuto ammissibili le censure, precisando che il sindacato sulla verifica di anomalia, pur limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento e adeguatezza dell’istruttoria, è esercitabile quando il ricorrente deduca specifici vizi macroscopici, senza che ciò comporti sostituzione del giudizio tecnico dell’amministrazione. Ha inoltre respinto le eccezioni di inammissibilità: l’atto impugnato comprendeva anche l’aggiudicazione; era ammissibile concentrare le censure sulle voci maggiormente incidenti sull’equilibrio dell’offerta, secondo la prova di resistenza; sussisteva interesse a dedurre la disparità di trattamento. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché le voci indicate nell’offerta avevano una causale specifica. Ammortamenti e oneri finanziari erano destinati alle relative spese; la voce “Varie ed eventuali”, pur prudenziale, era destinata a fronteggiare imprevisti e non poteva essere liberamente trasformata in margine per coprire altri costi senza indicare come sarebbero stati affrontati gli eventuali sopravvenuti. La stazione appaltante doveva considerare quanto dichiarato dall’operatore, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale del concorrente. Il terzo motivo è stato respinto perché l’offerta aveva indicato 1.930,50 ore di formazione, ma i 6.500 euro coprivano soltanto i formatori e non il costo dei lavoratori impegnati nella formazione; la sottostima risultava quindi rilevante. Il richiamo generico alle spese generali non dimostrava la copertura del maggior costo. Non vi era contraddizione nell’utilizzo di 17 unità per la manodopera e 23 per la formazione, trattandosi di verifiche riferite a voci diverse e fondate su criteri differenti. Il quarto motivo è stato respinto per mancanza di prova della disparità e perché non è possibile invocare, a proprio favore, eventuali illegittimità commesse nei confronti di altro concorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto irrilevante per difetto di prova di resistenza: anche eliminando la maggiorazione per lavoro festivo e riducendo il costo della formazione secondo i conteggi dell’appellante, l’offerta sarebbe rimasta in perdita per circa 3.046 euro. Il rigetto della censura sull’esclusione ha inoltre privato l’appellante dell’interesse a contestare l’aggiudicazione e a chiedere la ripetizione della gara. L’appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro in favore dell’Università e 3.000 euro in favore della seconda classificata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale parametro della verifica dei costi della manodopera e degli oneri connessi nell’offerta economica.

  • art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale base normativa della verifica di anomalia e della valutazione della sostenibilità dell’offerta.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato per affermare che la previsione prudenziale di costi per eventuali spese sopravvenute si collega al rischio d’impresa e non costituisce automaticamente una marginalità liberamente utilizzabile.

  • art. 120 c.p.a.

    Rilevante quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento, senza specifica applicazione argomentata nel testo.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma deve verificare la logicità, ragionevolezza, non arbitrarietà, assenza di travisamento e adeguatezza dell’istruttoria, anche quando il ricorrente deduca specifici vizi macroscopici.
  • Il concorrente è vincolato alle voci di costo indicate nella propria offerta e nelle giustificazioni: in applicazione dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, la stazione appaltante deve considerarle nella verifica di anomalia, mentre il concorrente non può successivamente trasformare costi aventi una causale specifica in margini generici per coprire altre componenti negative senza indicare come fronteggiarebbe i costi cui quelle voci erano destinate.
  • La voce prudenziale destinata a spese sopravvenute o impreviste conserva una causale economicamente rilevante e non può essere automaticamente considerata utile disponibile per compensare maggiori costi di personale o formazione; l’operatore deve dimostrare la sostenibilità complessiva dell’offerta e la copertura degli imprevisti.
  • Nella verifica di anomalia, costi riferiti a voci diverse possono essere calcolati sulla base di presupposti differenti, senza che ciò determini contraddittorietà: l’utilizzo di un diverso numero di lavoratori per il costo ordinario della manodopera e per la formazione è legittimo se giustificato dalla specificità delle rispettive verifiche.
  • La censura relativa a un singolo elemento dell’anomalia è priva di utilità quando, anche eliminando il costo contestato secondo i calcoli dell’operatore, l’offerta resterebbe comunque in perdita; in tal caso manca la prova di resistenza, perché l’eliminazione del vizio non condurrebbe a un esito diverso.
  • La disparità di trattamento non può essere invocata per ottenere l’applicazione a proprio favore di un eventuale trattamento illegittimo riservato ad altro concorrente; inoltre, la deduzione della disparità richiede almeno un principio di prova circa l’identità o comparabilità delle situazioni e il diverso esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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