Cassazione Civile, Ordinanza n. 27149/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato dinanzi ai giudici tributari un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni inesistenti. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del contraddittorio e delle regole sul litisconsorzio necessario, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la società come società di capitali e quindi escluso il litisconsorzio, mentre dagli atti emergerebbe la natura di società di persone; (2) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente in relazione alla dedotta decadenza dell’azione accertatrice IRAP; (3) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR applicato anche all’IRAP il c.d. raddoppio dei termini di accertamento; (4) violazione dell’onere della prova e delle norme sostanziali in tema di accertamento, per avere ritenuto fondata la pretesa fiscale senza produzione del PVC relativo alla verifica del 2008 e quindi senza prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, dichiarato assorbito il secondo, accolto il terzo. Ha affermato che il c.d. raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973 non si applica all’IRAP, perché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. Per effetto dell’accoglimento del terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato quale parametro del principio del contraddittorio prospettato dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del contraddittorio prospettato dalla ricorrente.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla dedotta questione di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio di legittimità dedotto per i profili di contraddittorio e motivazione apparente.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ne esclude l’applicabilità al rapporto d’imposta IRAP quanto al raddoppio dei termini di accertamento.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza d’appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della dedotta motivazione apparente nel processo tributario.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova sulla pretesa fiscale.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento delle imposte sui redditi e prova dei fatti costitutivi.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento e prova, pur nel contesto della contestazione fiscale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per specifiche imposte non può essere automaticamente esteso all’IRAP se per tale tributo le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che presuppone un diverso fatto storico o la diversa natura soggettiva della parte è inammissibile se il ricorso non consente di verificare in modo autosufficiente il presupposto fattuale allegato.
- La doglianza che mira a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e il raggiungimento della prova non è ammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di riesame del merito.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto perché assorbente rispetto alla questione di decadenza o ad altra censura strettamente dipendente, le ulteriori doglianze restano assorbite e non richiedono esame autonomo.
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