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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6075/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il ricorrente, ex dipendente del Banco di Sicilia, aveva chiesto al giudice amministrativo di accertare la natura non complementare del Fondo Integrativo del Banco di Sicilia, di disporne conseguentemente l’espunzione dalla Sezione Speciale III istituita dalla COVIP per i fondi pensionistici preesistenti interni bancari e assicurativi e di condannare la COVIP alla liquidazione dei maggiori emolumenti pensionistici che sarebbero spettati in base a un diverso calcolo attuariale nella fase di riscatto della quota pensionistica. Il TAR Lazio aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 18 aprile 2018, aveva confermato tale decisione, ritenendo che la riqualificazione del fondo fosse strumentale alla domanda principale di conseguimento di un migliore trattamento pensionistico. Con il primo motivo di ricorso per Cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost. e 133, comma 1, lett. l), 119, comma 1, lett. b), e 32, comma 2, c.p.a., sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative ai provvedimenti delle autorità indipendenti e che fossero state proposte sia una domanda di accertamento sia una domanda di condanna. Con il secondo motivo ha denunciato diniego di giustizia, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e dei principi del giusto processo, nonché violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, assumendo che il difetto di giurisdizione dichiarato avesse impedito un ricorso effettivo.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno escluso che l’inclusione della COVIP nell’elenco dell’art. 133 c.p.a. attribuisca automaticamente al giudice amministrativo la cognizione su ogni diritto coinvolto: la giurisdizione esclusiva amministrativa ricomprende le controversie sui diritti quando esse originano da atti o provvedimenti espressivi di potere pubblico. Nel caso concreto non era stato chiesto l’annullamento di un atto autoritativo della COVIP; l’iscrizione del fondo era obbligatoria e dovuta per legge, senza esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, e non era quindi configurabile la richiesta espunzione come provvedimento amministrativo. Individuato il petitum sostanziale nella pretesa a un migliore trattamento pensionistico, la Corte ha ritenuto corretta la giurisdizione del giudice ordinario, anche sulla questione strumentale della natura del fondo. La conclusione ha comportato il rigetto anche del secondo motivo, poiché la pronuncia impugnata non violava le norme denunciate. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.

    Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. SU 14126/2010, 22428/2010), non rientra nella giurisdizione amministrativa ogni controversia su diritti ricadente nelle materie di competenza esclusiva, ma soltanto quelle che originano da atti e provvedimenti che siano manifestazione di potere pubblico.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alle autorità elencate dall’art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a. non si estende automaticamente a ogni controversia su diritti: occorre che la controversia origini da atti o provvedimenti manifestativi di un potere pubblico.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Nella specie il ricorrente propone una controversia volta al conseguimento di un miglior trattamento pensionistico, mentre l’interesse alla riqualificazione del Fondo pensionistico è di fatto meramente strumentale al conseguimento dell’interesse principale.

    La domanda va individuata considerando la pretesa sostanziale perseguita: nel caso deciso, la qualificazione del fondo era strumentale alla richiesta di una prestazione pensionistica maggiore e non trasformava la controversia previdenziale in una controversia autonomamente diretta contro un provvedimento amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La disposizione è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa esclusiva sulle controversie relative ai provvedimenti delle autorità indipendenti non comprende automaticamente ogni controversia su diritti ricadente nella materia: è necessario che la controversia tragga origine da un atto o provvedimento che costituisca manifestazione di potere pubblico.
  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato considerando non soltanto il provvedimento concretamente richiesto, ma soprattutto la causa petendi, la natura intrinseca della posizione dedotta e il rapporto giuridico risultante dai fatti allegati.
  • Quando la riqualificazione di un fondo pensionistico è richiesta soltanto quale presupposto per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole, la controversia ha natura sostanzialmente previdenziale e appartiene alla giurisdizione ordinaria, se non è contestato un atto autoritativo adottato nell’esercizio di poteri pubblici.

Come è indicizzato

MateriePensioniGiurisdizioneImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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