Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04022/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un fatto di detenzione/cessione di sostanza stupefacente, contestando due profili: il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché riproduceva censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il dato quantitativo della sostanza (682 dosi di cocaina, ritenute non modiche) e la capacità criminale dell'imputato, desunta anche da pregresse condanne per reati analoghi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità non è riconoscibile quando, in base al dato quantitativo e agli altri indici del fatto, la sostanza stupefacente non può essere considerata modica; la valutazione di merito richiamata dalla sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e non specificamente censurata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche può essere negato valorizzando la capacità criminale dell'imputato e i precedenti per reati consimili, nei limiti della motivazione di merito non specificamente contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della lieve entità in materia di stupefacenti è infondata quando il fatto presenti un apprezzabile dato quantitativo incompatibile con una qualificazione di minima offensività, secondo la motivazione di merito non specificamente scalfita.
  • Il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi la capacità criminale dell'imputato e i suoi precedenti, e non può essere efficacemente censurato con mere affermazioni di dissenso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.