Cassazione Penale, Sentenza n. 31176/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che aveva riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara (rito abbreviato) per la presunta violazione dei sigilli su un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, riqualificando il fatto come sottrazione ai sensi dell'art. 334 cod. pen. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge per mutamento del fatto senza modifica della contestazione da parte del P.M. (art. 521, comma 2, cod. proc. pen.); 2) errata qualificazione giuridica perché la condotta di riutilizzo del veicolo sarebbe illecito amministrativo ex art. 213 cod. strada e non reato ex art. 334 cod. pen.; 3) difetto di motivazione sulla pena; 4) omessa pronuncia sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte di appello non ha operato una mera riqualificazione giuridica ma ha in realtà mutato il fatto storico contestato (da 'riutilizzo' a 'sottrazione') senza che il pubblico ministero avesse modificato la contestazione, ledendo i diritti della difesa. Ha altresì osservato che la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro costituisce in linea di principio illecito amministrativo e che i sigilli non erano stati rimossi perché non erano mai stati apposti. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
Norme richiamate
art. 349, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata in primo grado quale base della condanna originaria per presunta violazione dei sigilli su bene sottoposto a sequestro amministrativo.
art. 334, cod. pen.
Norma sulla sottrazione di cose sottoposte a sequestro: la Corte di appello ha ritenuto che la fattispecie potesse essere ricondotta a tale reato, decisione censurata dalla Cassazione perché ha comportato una modifica del fatto contestato.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Principio procedurale che impone, se la sentenza reca una diversa contestazione di fatto rispetto a quella formulata in origine e senza che il P.M. l'abbia modificata, la trasmissione degli atti all'ufficio di Procura per nuova contestazione; la violazione di questa regola ha costituito motivo decisivo di annullamento.
art. 213, codice della strada (d.lgs. n. 285/1992)
Previsione di illecito amministrativo (sanzione) per la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio che la sola circolazione rientra nell'ambito dell'illecito amministrativo e non necessariamente in quello penale della sottrazione, salvo modalità diverse di sottrazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre 'riqualificazione giuridica' (medesimo fatto storico, diversa lettura della norma) da 'mutamento del fatto' (cambio degli elementi essenziali della condotta): il secondo richiede la modifica della contestazione da parte del P.M. o la trasmissione degli atti ex art. 521 c.2 c.p.p.
- Se la Corte modifica il fatto storico contestato senza che il pubblico ministero abbia provveduto a modificare la contestazione, la sentenza può essere annullata per violazione dei diritti della difesa e gli atti devono essere trasmessi al P.M.
- La condotta consistente nella semplice circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro è, di norma, illecito amministrativo ai sensi del codice della strada; la configurabilità del reato di sottrazione richiede modalità diverse o ulteriori elementi oggettivi rispetto alla mera circolazione.
- La mancanza di apposizione dei sigilli esclude la fattispecie di 'violazione di sigilli' basata sulla loro rimozione; la qualificazione deve tener conto dei fatti accertati concretamente in fatto.
- In difesa, è cruciale sollevare tempestivamente eccezioni su eventuali mutamenti del fatto e chiedere l'applicazione dell'art. 521 c.2 c.p.p. quando la contestazione in sentenza non corrisponda a quella originaria, per evitare pregiudizi difensivi.
- L'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Procuratore sono possibili quando la modifica del fatto rende necessaria una nuova valutazione e ricostruzione della contestazione fin dall'origine.
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