Ordinanza n. 726/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento DEL DECRETO DI ESCLUSIONE, DATATO 19.11.2025, NOTIFICATO IL 20.11.2025, DAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A COMPLESSIVI N. 3246 ALLIEVI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA INDETTO CON P. D.G. 10 GENNAIO 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli per 3246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, motivato dalla non idoneità per la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio destro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto di esclusione dal concorso notificato il 20 novembre 2025. La causa ostativa contestata consisteva in un giudizio di non idoneità per la presenza di un tatuaggio in una zona del corpo non coperta dall'uniforme, individuata nell'avambraccio destro. Il ricorrente ha sostenuto che il segno non costituisse più un tatuaggio, bensì un'alterazione cicatriziale residua derivante da numerose sedute di laserterapia per la rimozione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In camera di consiglio, su richiesta della difesa e ravvisandone l'esigenza istruttoria, il Collegio ha ammesso il ricorrente a mostrare direttamente la zona dell'avambraccio interessata, anticipando così l'eventuale istruttoria per ragioni di economia processuale. Dalla verifica diretta è stata constatata la presenza di un segno di rilevante estensione, ritenuto tale da configurare la causa ostativa indicata nel provvedimento di esclusione. Non è stata quindi accolta, in sede cautelare, la tesi secondo cui il segno sarebbe stato soltanto un esito cicatriziale non ostativo. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso al 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la sospensione dell'efficacia dell'atto di esclusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per giustificare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può procedere direttamente alla verifica di una condizione fisica rilevante per la decisione, ammettendo la parte in camera di consiglio, quando ciò sia funzionale all'economia processuale e all'anticipazione di un'istruttoria eventualmente necessaria.
- Nel giudizio cautelare relativo all'esclusione da un concorso per una causa ostativa fisica, la verifica diretta della condizione concreta può giustificare il rigetto della sospensione quando accerti la presenza di un segno di rilevante estensione conforme alla causa di non idoneità prevista dall'amministrazione.
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