Cassazione Penale, Ordinanza n. 33470/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) la pretesa insussistenza degli elementi del reato di evasione di cui all'art. 385 c.p.; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva già congruamente motivato sia sulla configurabilità dell'evasione sia sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, sia sulla prognosi sfavorevole che escludeva il beneficio della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano la durata dell'allontanamento, la distanza dello spostamento o i motivi dell'allontanamento, se finalizzato a eludere la vigilanza custodiale.
art. 131-bis c.p.
La non applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione alla gravità del fatto e all'intensità del dolo; tali apprezzamenti di merito non sono sindacabili in cassazione se privi di evidenti vizi logici.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del reato di evasione dagli arresti domiciliari, è sufficiente un qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare, senza che assumano rilievo la brevità della condotta, la modesta distanza percorsa o le ragioni soggettive addotte dall'agente.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo della gravità della condotta e dell'intensità del dolo; se la motivazione del giudice di merito è congrua e immune da manifeste illogicità, essa non può essere rivalutata in sede di legittimità.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena, quando fondato su una prognosi sfavorevole sorretta da motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione mediante doglianze generiche o meramente assertive.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico questioni già decise dalla sentenza impugnata senza confrontarsi puntualmente con la relativa motivazione.
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