Cassazione Penale, Sentenza n. 33072/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 633/639-bis e 635 c.p., deducendo: inosservanza dell'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (richiedendo il riconoscimento con giudizio di prevalenza di tale attenuante, unitamente alle attenuanti generiche già riconosciute), carenza e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 69, comma 2 c.p.. In sostanza il motivo centrale era che la Corte territoriale non aveva valutato ex novo la circostanza attenuante dedotta in appello e non aveva motivato correttamente il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha dato per scontato che l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. fosse già stata valutata dal Tribunale, mentre in realtà costituiva motivo autonomo di appello e doveva essere esaminata ex novo prima di procedere al bilanciamento con la circostanza aggravante. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, affinché venga colmata la lacuna motivazionale e si compia il nuovo esame. Il ricorso è quindi parzialmente accolto e non si è disposto annullamento pieno della condanna; resta il rinvio per riesame della specifica questione.
Norme richiamate
Decreto-legge 23/10/2020, n.137, conv. in legge 18/12/2020, n.176 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
Richiamata la forma di svolgimento del procedimento (modalità speciali introdotte dal d.l.), segnalando la regolarità della procedura di trattazione del ricorso nelle forme previste
Codice penale - attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
La Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante invocata in appello dovesse esser valutata ex novo dalla Corte di merito: se una parte formula in appello una nuova o autonoma richiesta di riconoscimento di una circostanza attenuante, la corte d'appello non può limitarsi a considerarla già decisa dal giudice di primo grado, ma deve valutarla specificamente prima di operare il bilanciamento con eventuali aggravanti
Codice penale - motivazione e bilanciamento delle circostanze (art. 69, comma 2)
Contestata la carenza motivazionale: la Corte ha richiamato la necessità di motivare adeguatamente il riconoscimento o il rigetto delle circostanze e il loro bilanciamento con le aggravanti; la lacuna motivazionale comporta annullamento e rinvio
Codice penale - valori valutativi delle attenuanti (art. 133)
Richiamato come novero di elementi valutabili ai fini delle attenuanti generiche; la Corte di appello aveva detto di non aver individuato elementi riconducibili a tale elenco, ma non aveva compiuto la valutazione ex novo richiesta per l'attenuante di cui all'art. 62 n.4
Norme incriminatrici richiamate
artt. 633, 635, 639-bis c.p.
Individuate le fattispecie contestate all'imputata (violenza privata e reati connessi); la decisione di cassazione è limitata alla valutazione delle circostanze attenuanti e non modifica di per sé la contestazione del reato
Massime di principio
- Se l'imputato deduce in appello il riconoscimento di una circostanza attenuante non esaminata dal primo giudice, la corte d'appello deve valutarla ex novo prima di procedere al bilanciamento con le circostanze aggravanti
- La corte d'appello non può ritenere automaticamente che determinate circostanze siano già state valorizzate dal giudice di primo grado; occorre motivazione esplicita su ogni elemento nuovo o autonomo sollevato in appello
- Una lacuna motivazionale relativa al riconoscimento o al rigetto di una circostanza attenuante è causa di annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio limitato al punto carente
- La pronuncia sulle spese processuali può essere indicativa della decisione sostanziale della corte: l'accertamento del diritto alle spese deve essere coerente con l'esito del riesame delle circostanze
- In caso di conflitto tra attenuanti e aggravanti, il giudice deve esplicitare il criterio di ponderazione e motivare perché una circostanza prevale o è equivalenti rispetto all'altra
- Il ricorso per vizio di motivazione e per mancato esame di questioni sollevate in appello può condurre a un rinvio limitato e non necessariamente all'annullamento integrale della condanna
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