Cassazione Penale, Ordinanza n. 06340/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione: in particolare, l'imputato avrebbe violato l'obbligo di non rincasare dopo le ore 22.00 e di non uscire dall'abitazione prima delle ore 6.00. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto vizio di motivazione per mancanza di motivazione specifica in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente escluso la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. era stato specificamente motivato facendo leva sulla reiterazione della condotta e sulle condizioni soggettive dell'imputato, gravato da precedenti specifici per identiche violazioni. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale integra il reato contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizza la reiterazione della condotta e i precedenti specifici dell'imputato, elementi incompatibili con la tenuità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando il giudice di merito motivi in modo puntuale sulla reiterazione della condotta e sui precedenti specifici dell'imputato, poiché tali elementi sono incompatibili con un giudizio di minima offensività.
- In sede di legittimità, la censura per omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica, anche sintetica, ma coerente, sulle ragioni del diniego.
- La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può integrare responsabilità penale quando sia accertato il mancato rispetto delle fasce orarie imposte dalla misura di prevenzione.
Come è indicizzato
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