Sentenza del 11/11/2019 n. 8413 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 246/2020 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Giurisdizione in tema di controversie sorte tra Concessionario alla riscossione ed Ente impositore - Giudizio cd. "di conto" - Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva intimato a Equitalia Polis il pagamento di euro 16.282,88, comprensivi di capitale, interessi legali e spese di notifica, quale conseguenza della responsabilità contabile derivante dal mancato incasso di somme iscritte a ruolo. Il mancato incasso era riconducibile alla tardiva notifica di una cartella di pagamento, successivamente annullata. Equitalia aveva impugnato l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso. L'Agenzia ha appellato sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poiché la controversia riguardava una responsabilità contabile e un rapporto di dare-avere tra ente impositore e agente della riscossione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che l'atto impugnato non avesse natura tributaria, bensì amministrativo-contabile e risarcitoria. La controversia, qualificabile come giudizio di conto relativo all'attività dell'agente contabile, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, davanti alla quale la causa deve essere riassunta. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rilevato la possibile inosservanza della procedura prevista per la responsabilità dell'agente della riscossione. La questione non è stata però decisa nel merito, poiché è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
L'adesione dell'agente della riscossione alla sanatoria prevista dalla legge non è stata ritenuta, secondo la prospettazione dell'Agenzia, idonea a estinguere automaticamente l'obbligo di pagamento delle somme non riscosse e dei relativi interessi. Anche questo profilo di merito non è stato esaminato dalla Commissione, per carenza di giurisdizione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 16014 del 18 giugno 2018
La società concessionaria del servizio di riscossione, avendo la disponibilità temporanea di denaro pubblico fino al riversamento all'ente, riveste la qualifica di agente contabile. Le controversie relative alla verifica dei rapporti di dare e avere e al risultato finale della gestione danno luogo a un giudizio di conto appartenente alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Massime di principio
- Quando una controversia tra ente impositore e agente della riscossione riguarda il mancato riversamento, la gestione o la responsabilità per somme pubbliche, la questione ha natura contabile e non tributaria.
- La qualificazione dell'atto dipende dalla sua causa concreta: se l'ingiunzione mira a ottenere il risarcimento di un danno derivante dalla gestione delle somme riscosse, non si tratta di un atto impositivo tributario.
- L'agente della riscossione può essere considerato agente contabile, poiché gestisce denaro pubblico tra la riscossione e il riversamento all'ente.
- Per le controversie riconducibili a un giudizio di conto o alla responsabilità contabile dell'agente della riscossione, la giurisdizione spetta in via esclusiva alla Corte dei Conti e non al giudice tributario.
- Il giudice privo di giurisdizione non deve decidere il merito, come la tempestività della consegna dei ruoli, l'applicabilità di una sanatoria o la sussistenza effettiva del danno; tali questioni devono essere riproposte davanti al giudice competente mediante riassunzione.
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