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Sentenza

Sentenza n. 3339/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 417/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata il 27.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la formazione dei docenti e il Ministero era stato condannato ad accreditare complessivamente 1.000 euro sulla Carta elettronica. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La questione decisiva concerneva la validità della notificazione del titolo esecutivo, effettuata agli indirizzi PEC degli Uffici scolastici regionali per la Lombardia, della Direzione regionale Lombardia e della Direzione generale per il personale scolastico, anziché all’indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. La ricorrente sosteneva, implicitamente, che tali notifiche fossero idonee a far decorrere il termine per l’adempimento e a consentire l’azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato abbia ad oggetto un’obbligazione pecuniaria, anche se l’adempimento deve avvenire mediante accredito di moneta elettronica. Tale termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, mediante l’indirizzo digitale individuato secondo i pubblici registri. In base all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per la notificazione alle pubbliche amministrazioni solo quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. Poiché il Ministero aveva registrato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata a tale indirizzo. Le notifiche agli Uffici scolastici regionali e alla Direzione regionale non individuavano il Ministero quale debitore indicato nel titolo giudiziario; l’indirizzo relativo alla Direzione generale per il personale scolastico, contenuto in un comunicato organizzativo ministeriale, non poteva sostituire il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA. Né era idonea la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, valida per gli effetti processuali ma non per quelli sostanziali richiesti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo validamente notificato il titolo esecutivo, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l’azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate per la costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112 c.p.a.

    Il testo richiama l’azione di ottemperanza come strumento per ottenere l’attuazione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato e decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale destinato all’aggiornamento e alla formazione dei docenti mediante la Carta elettronica.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012

    in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile per notificare atti alle pubbliche amministrazioni solo se l’amministrazione destinataria non ha indicato un indirizzo nel Registro delle PP.AA.; in presenza di tale indicazione, deve essere utilizzato l’indirizzo del Registro delle PP.AA.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche utilizzabili per le notificazioni.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione rinvia ai criteri dell’art. 16-ter, comma 1-ter, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi né consentire di prescindere dall’indirizzo del Registro delle PP.AA. quando esso sia presente.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    Rileva quale base normativa del Registro IPA, utilizzabile per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni alle condizioni previste dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche quando l’adempimento debba avvenire mediante accredito di moneta elettronica.
  • Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo deve essere notificato all’amministrazione debitrice presso il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA., quando tale indirizzo sia ivi presente.
  • L’indirizzo digitale tratto dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l’amministrazione non abbia comunicato un proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; in caso contrario, la notificazione al solo indirizzo IPA non è idonea a far decorrere il termine dilatorio.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso articolazioni territoriali o uffici interni dell’amministrazione, diversi dall’ente debitore individuato nel titolo, non fa decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, in quanto prevista per gli effetti processuali della rappresentanza e difesa dell’amministrazione, non sostituisce la notificazione alla sede legale dell’amministrazione necessaria per gli effetti sostanziali dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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