Cassazione Penale, Sentenza n. 33603/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza per presunta illegittimità dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 1 marzo 2021 (rigetto dell'istanza di rinvio); 2) violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione al capo C) (minaccia aggravata), dovuta al fatto che la persona offesa, escussa in dibattimento, aveva rimesso la querela, sicché il procedimento sarebbe dovuto cessare per improcedibilità della condotta così qualificata, mentre il Tribunale aveva proceduto riqualificando il fatto in violenza privata tentata, procedibile d'ufficio, e aveva quindi condannato l'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: non risultano atti che attestino l'impedimento dell'imputato per l'udienza del 1 marzo 2021 né istanza di rinvio in udienza; dunque la trattazione è legittima. Il secondo motivo è accolto: la persona offesa (Davide Corba) aveva rimesso la querela in dibattimento (7/6/2018) e, a seguito delle modifiche legislative, la fattispecie di minaccia grave (capo C) non era più procedibile d'ufficio; la remissione ha quindi prodotto l'improcedibilità immediata e il Giudice non poteva riqualificare il fatto in reato procedibile d'ufficio. Perciò la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al reato continuato di minaccia aggravata (capo C), dichiarandolo estinto per remissione di querela e elimina la pena relativa (un mese di reclusione) che aveva aumentato la pena per continuazione. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Il ricorso è dichiarato inammissibile per la restante parte.
Norme richiamate
art. 178, comma I, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come motivo di nullità assoluta della sentenza per presunta illegittimità dell'impedimento a comparire; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non risultava alcuna certificazione né istanza in udienza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali con cui sono stati enunciati i motivi di ricorso (forme e sinteticità richieste); il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti richiesti.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice di non procedere quando manca la condizione di procedibilità (ad es. remissione di querela); la Corte ha ritenuto che la remissione impone l'improcedibilità immediata e che il giudice non poteva proseguire né riqualificare il fatto.
art. 612, comma 2, cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di minaccia grave originariamente contestata al capo C); la Corte rileva che, dopo le modifiche del d.lgs. 10/4/2018 n.36, quella fattispecie non era più procedibile d'ufficio, per cui la remissione della querela determinava l'improcedibilità.
d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36
Modifiche normative che hanno reso la minaccia grave non più procedibile d'ufficio; elemento decisivo per riconoscere l'improcedibilità dopo la remissione di querela.
art. 152 cod. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'estinzione del reato (improcedibilità) in conseguenza della remissione di querela; la Corte ha disposto l'estinzione del reato e l'eliminazione della pena relativa.
art. 23, comma 8, d.l. n. 127 del 2020 e art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021
Norme che hanno autorizzato la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (disciplinando la discussione non orale) per il periodo indicato; la Corte ha proceduto senza discussione orale.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009 Martinenghi; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015 Gioia)
Principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale come causa di immediato proscioglimento e deve essere dichiarata preliminarmente dal giudice.
Massime di principio
- La remissione di querela esplicata dalla persona offesa durante il dibattimento determina, se la fattispecie non è più procedibile d'ufficio, l'improcedibilità immediata: il giudice deve dichiararla preliminarmente e non può proseguire né riqualificare il fatto in reato procedibile d'ufficio.
- Se la fattispecie originaria è stata modificata dalla legge rendendola perseguibile solo a querela, la remissione sopravvenuta estingue il reato anche se il processo è in corso.
- La riqualificazione del fatto da parte del giudice in altra fattispecie procedibile d'ufficio non è possibile quando la remissione della querela ha già determinato l'improcedibilità della fattispecie originaria: la remissione prevale e impone l'immediata declaratoria di improcedibilità.
- Per contestare la trattazione di un'udienza per assenza dell'imputato è necessario che risulti in atti un valido e attuale impedimento (certificazione/istanza formale) e che l'impedimento sia grave, assoluto e non altrimenti superabile; in mancanza la decisione di procedere è legittima.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la violazione riguarda questioni di diritto che non richiedono nuovi accertamenti di fatto (es. estinzione per remissione di querela) ed eliminare eventuali conseguenze penali collegate (es. aumento per continuazione).
- L'assegnazione delle spese processuali in caso di estinzione per remissione di querela dipende dalla decisione del giudice; va verificata la qualificazione delle parti (querelante/querelato) nel processo concreto per comprendere chi sopporta le spese.
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