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Sentenza

Sentenza n. 7085/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'ottemperanza della sentenza n. 13741/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, pubblicata l’8 luglio 2024, nel giudizio avente R.G. n. 15725/2023, con la quale è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13741/2024, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 13741/2024, non appellata, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere alla parte ricorrente € 400,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato. La sentenza, munita di attestazione di conformità quale titolo esecutivo, era stata notificata il 9 luglio 2024 all’Avvocatura dello Stato e al Ministero. Dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito senza depositare memorie e senza contestare l’inadempimento. Il ricorrente ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la somma dovuta in forza del giudicato, comprensiva degli accessori e del contributo unificato ove versato. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, condannando il Ministero al pagamento degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta a decorrere dalla notificazione della sentenza al Ministero. Il TAR ha avvertito che, in caso di ulteriore inadempimento, potrà essere nominato un commissario ad acta su impulso del ricorrente. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 400,00, oltre oneri di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di applicare, in caso di persistente inosservanza, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto necessario e verificato prima dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    attestazione di conformità

    La sentenza munita dell’attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo ai fini della richiesta di ottemperanza.

  • art. 196 undecies disp. att. c.p.c.

    attestazione di conformità

    La disposizione è richiamata quale base dell’attestazione di conformità del titolo esecutivo notificato all’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione quale titolo esecutivo, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’obbligazione accertata non è stata adempiuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita, unitamente alla documentazione del titolo e del decorso dei termini, consente di ritenere sussistente l’inesecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e disporre, in caso di ulteriore inosservanza, la nomina di un commissario ad acta su impulso della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando sia decorso inutilmente un significativo periodo di tempo dopo la formazione dell’obbligo giudiziale; nel caso concreto essa è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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