Cassazione Penale, Sentenza n. 36088/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mallia ha chiesto in sede di esecuzione la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di 30 anni di reclusione sulla base della normativa emergente tra il 2000 (in particolare l'art. 30, comma 1, lett. b) della legge 16/12/1999 n.479) che prevedeva, in esito al giudizio abbreviato, la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni. In appello Mallia aveva richiesto il rito abbreviato (prima il 18/01/2000, poi il 12/06/2000 dopo l'entrata in vigore dell'art. 4-ter d.l. n.82/2000), ma la Corte di appello aveva respinto la richiesta perché l'istruttoria dibattimentale si era già conclusa in data 28/03/2000 e le condizioni previste dall'art. 4-ter non sussistevano. In esecuzione il ricorrente ha invocato la giurisprudenza europea (Scoppola) e le pronunce successive della Consulta per ottenere la conversione della pena; in Cassazione ha dedotto violazioni di norme processuali e costituzionali e la necessità di applicare il principio lex mitior.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la conversione dell'ergastolo in 30 anni ai sensi della giurisprudenza Scoppola è ammissibile in sede esecutiva solo se il rito abbreviato sia stato effettivamente richiesto e ammesso nel periodo 02/01/2000 - 24/11/2000 e la condanna sia stata pronunciata all'esito di tale rito. L'art. 4-ter d.l. 7/4/2000 n.82 (conv. L.5/6/2000 n.144) è stato qualificato come norma processuale transitoria che disciplina i termini e le condizioni di accesso al rito abbreviato e quindi non è soggetta al principio di retroattività in mitius; di conseguenza, nel caso di Mallia, mai ammesso al rito abbreviato, non sussistono i presupposti per la conversione della pena. Il ricorso è stato quindi respinto e il provvedimento impugnato confermato.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30, comma 1, lett. b)
prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di trent'anni di reclusione
La norma definiva il beneficio sostanziale (riduzione della pena) per chi fosse stato giudicato con rito abbreviato nel periodo indicato; la Corte ha confermato che la disposizione sostanziale valeva per i casi in cui il rito abbreviato fosse stato richiesto e ammesso nel periodo normativo indicato.
Art. 4-ter D.L. 7/4/2000 n. 82 (conv. L. 5/6/2000 n.144), comma 3
limita la possibilità di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" e disciplina l'ammissione in appello in caso di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
La Corte ha qualificato questa disposizione come norma di natura processuale e transitoria che stabilisce termini e condizioni per l'accesso al rito abbreviato; pertanto non rientra nell'ambito applicativo del principio di retroattività in mitius enunciato da Scoppola.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato; la giurisprudenza ha precisato che il principio di Scoppola si applica quando la condanna è stata pronunciata in esito al rito abbreviato, non quando l'accesso al rito è escluso per ragioni processuali non rimesse in discussione.
Art. 7 CEDU e giurisprudenza CEDU, caso Scoppola vs Italia (17/09/2009)
La Grande Chambre ha sancito il principio lex mitior applicabile retroattivamente in esecuzione per assicurare il trattamento penale più favorevole; tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che tale principio vale per disposizioni sostanziali su reati e pene e non si estende automaticamente a norme processuali che disciplinano l'accesso al rito.
Decisioni della Corte Costituzionale (es. sent. n.210/2013, n.235/2013, n.147/2021)
La Corte Costituzionale ha più volte ribadito i limiti dell'ambito applicativo del principio Scoppola e ha osservato che la disciplina transitoria contenuta nell'art. 4-ter è estranea alla ratio della sentenza Scoppola quando l'imputato non è stato ammesso al rito per ragioni processuali; inoltre ha precisato i limiti del sindacato del giudice dell'esecuzione sulla costituzionalità di norme già applicate in sede di cognizione.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, sent. Capizzi, Trudu, Riina, Aspa, Montenegro e altre)
La Corte di Cassazione ha costantemente interpretato che la conversione prevista in esecuzione a seguito di Scoppola richiede che il rito abbreviato sia stato chiesto e ammesso nel periodo 02/01/2000-24/11/2000; le norme processuali che regolano l'accesso al rito non sono automaticamente superate dal principio lex mitior.
Massime di principio
- La riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. in conseguenza della giurisprudenza CEDU (caso Scoppola) può essere richiesta in sede esecutiva solo se l'imputato è stato effettivamente ammesso al giudizio abbreviato e la condanna è stata pronunciata in esito a quel rito nel periodo normativo rilevante.
- Le norme processuali transitorie che disciplinano termini e condizioni di accesso al rito abbreviato (come l'art. 4-ter d.l. n.82/2000) sono di natura processuale e non rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione retroattiva del principio lex mitior; valgono il principio tempus regit actum.
- Se l'ammissione al rito abbreviato è stata negata per ragioni processuali non dichiarate incostituzionali, il giudice dell'esecuzione non può convertire la pena in applicazione di Scoppola; occorre verificare se vi sia stata ammissione effettiva nel periodo utile.
- Il giudice dell'esecuzione ha limiti nel sindacare decisioni di merito e non può, di regola, sostituirsi al giudice della cognizione per riaprire questioni già decise salvo che emergano profili di incostituzionalità valutabili nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale.
- Guida pratica: in casi simili verificare cronologia precisa delle richieste di abbreviato, la data di eventuale ammissione, la natura della norma che ha impedito l'accesso (processuale vs sostanziale) e l'esistenza di pronunce costituzionali o europee che abbiano espressamente inciso sulla fattispecie concreta.
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