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Ordinanza

Ordinanza n. 1411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10430/2025, pubblicata in data 30.12.2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamenti attuativi della sentenza del Consiglio di Stato n. 10430/2025, con particolare riferimento all’integrale ostensione dei documenti dell’offerta dell’impresa ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha proposto ricorso, qualificato nel provvedimento come ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10430/2025, chiedendo una tutela cautelare in relazione all’integrale ostensione dei documenti della propria offerta nella procedura identificata dal CIG 856336150C. Ha opposto il diritto alla segretezza industriale e commerciale della documentazione. Il Comune di Rimini e Italgas Reti s.p.a. si sono costituiti in giudizio. Il Collegio ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano un approfondimento proprio della fase di merito, fissata per il 9 giugno 2026, e ha esaminato il periculum in mora con riguardo al rischio di pregiudizio irreversibile derivante dalla divulgazione integrale dei documenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’impresa ricorrente. Pur rinviando al merito l’approfondimento delle questioni rilevanti, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l’integrale ostensione dei documenti dell’offerta avrebbe potuto pregiudicare irreversibilmente il diritto alla segretezza industriale e commerciale. Fino alla trattazione del merito deve quindi essere evitata l’integrale ostensione della documentazione dell’offerta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare la loro compiuta valutazione alla trattazione del merito e accordare una tutela interinale fondata sul periculum in mora.
  • La divulgazione integrale di documenti contenenti informazioni potenzialmente coperte da segretezza industriale e commerciale può integrare un pregiudizio irreversibile, idoneo a giustificare una misura cautelare temporanea che ne impedisca l’ostensione fino alla decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere concessa anche senza definire anticipatamente il fumus boni iuris, quando l’esame delle questioni giuridiche deve essere approfondito nel merito e risulta comunque necessario prevenire un danno irreversibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso agli atti di gara
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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