Cassazione Penale, Ordinanza n. 23266/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ne aveva affermato la responsabilità per il reato contestato al capo 3 della rubrica, in un contesto descritto come di prestiti a carattere usurario concessi a una persona offesa versante in difficoltà economica. Con l'unico motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla valutazione dell'aggravante contestata, assumendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo omesso o erroneo. In calce allo stesso motivo si denunciava inoltre la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e il vizio di motivazione quanto alla configurabilità dello stato di bisogno della persona offesa. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la seconda doglianza fosse generica perché non confrontata con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo principale non era formulato nei limiti del giudizio di legittimità, poiché tendeva a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva invece motivato in modo congruo e giuridicamente corretto sulla responsabilità e sulla sussistenza del reato, evidenziando lo stato di difficoltà economica della persona offesa e la conseguente soggezione psicologica rispetto all'imputato. La doglianza sull'art. 192, comma 2, c.p.p. è stata dichiarata generica per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, c.p.p.
è richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria sullo stato di bisogno della persona offesa; la Corte osserva che la censura è generica se non si confronta con le argomentazioni specifiche della decisione impugnata.
Cassa delle ammende
è disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata ha offerto una motivazione congrua e logicamente coerente.
- La deduzione del vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non indica specificamente l'errore di logica o di diritto denunciato.
- Ai fini della configurabilità dello stato di bisogno o della soggezione psicologica della persona offesa, è sufficiente una motivazione che valorizzi in modo non illogico la situazione di difficoltà economica e il suo riflesso sulla capacità di autodeterminazione della vittima.
- La contestazione della valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p. richiede un confronto analitico con il contenuto della decisione censurata; in difetto, il motivo è generico.
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