Sentenza del 30/05/2016 n. 3394 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Condizioni di procedibilità - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Rappresentanza dell'ente - Estinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società deve considerarsi estinta. Gli eventuali beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti confluiscono in una comunione tra i soci. Il liquidatore perde, quale conseguenza dell'estinzione, il potere di rappresentare la società. Il testo non specifica l'esito concreto del ricorso né individua formalmente le parti processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese nell'ambito del processo tributario, in particolare la sua estinzione, la sorte dei debiti insoddisfatti e dei rapporti ancora pendenti, nonché il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore. La cancellazione determina l'estinzione della società anche se permangono debiti o rapporti non definiti.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese
La cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti non definiti.
La cancellazione ha efficacia estintiva indipendentemente dall'esistenza di passività, contenziosi o rapporti ancora pendenti.
Cassazione n. 4060/2010
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui la cancellazione della società determina la sua estinzione e il trasferimento ai soci dei rapporti patrimoniali residui, con conseguente cessazione della rappresentanza del liquidatore.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese determina, in linea generale, l'estinzione della società anche se esistono debiti, crediti, contenziosi o rapporti giuridici non ancora definiti.
- Dopo l'estinzione, il liquidatore non può più rappresentare validamente la società, poiché viene meno il soggetto giuridico rappresentato.
- Gli eventuali beni residui o sopravvenuti non restano privi di titolare, ma si considerano attribuiti ai soci secondo una situazione di comunione.
- Nei procedimenti tributari o civili pendenti occorre verificare tempestivamente la cancellazione della società e individuare i soggetti eventualmente legittimati a proseguire il giudizio o a rispondere delle pretese.
- La cancellazione non elimina automaticamente i debiti della società: può incidere sulla legittimazione processuale e comportare l'eventuale responsabilità dei soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
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