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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45303/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. sostenendo: (i) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene che la pena era stata concordata per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) Cod. Strada mentre la sentenza ha ritenuto applicabile la lett. c)); (ii) mancanza di espressione della volontà dell'imputato, poiché l'udienza si era svolta con la presenza dei soli difensori e il giudice avrebbe riqualificato il fatto senza che l'imputato avesse espresso consenso; (iii) censura sulle misurazioni dell'etilometro (prime misurazioni 1,58 g/l e 1,12 g/l) chiedendo di considerare la seconda e non la prima ai fini della qualificazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (a) il difensore aveva procura speciale per riti alternativi e ha formulato domanda scritta di applicazione della pena; (b) il Pubblico Ministero, dopo aver modificato la contestazione in art. 186, comma 2, lett. c) CdS, ha comunque concordato con il difensore la pena sulla nuova qualificazione; (c) l'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. limita espressamente i motivi di cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena e richiede specificità quando si deduce vizio di volontà dell'imputato; (d) l'erronea qualificazione può essere impugnata solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, cosa non verificata nel caso di specie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nella sentenza è richiamata in quanto procedimento di cui all'accordo sulle pene.

  • art. 186, comma 2, lett. b) e lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma che disciplina i reati relativi alla guida in stato di ebbrezza; la questione riguarda la corretta qualificazione tra le lettere b) e c) in base ai valori alcolemici riscontrati. La Corte ha ritenuto che la riqualificazione in lett. c) fosse coerente con la contestazione e non palesemente eccentrica.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Limita i motivi per cui l'imputato o il Pubblico Ministero possono ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta: solo per vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Impone inoltre che le censure sulla volontà siano specificamente documentate; da ciò deriva l'inammissibilità di ricorsi che non rispettino tali limiti.

Massime di principio

  • Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) può essere validamente esteso anche dopo una riqualificazione dell'imputazione se difensore e Pubblico Ministero concordano sulla nuova qualificazione e il difensore è munito di procura adeguata.
  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di applicazione della pena sono molto limitati: sono ammessi solo i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; le doglianze diverse sono inammissibili.
  • Per dedurre la mancata espressione della volontà dell'imputato è necessario indicare specificamente gli atti o le circostanze che documentano il vizio: censure generiche o non circostanziate saranno dichiarate inammissibili.
  • La censura per errata qualificazione è ammissibile in Cassazione solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione; normali contrasti interpretativi o valutazioni non evidenti dal testo del provvedimento non giustificano il ricorso.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni a favore della cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la fondatezza formale e sostanziale del motivo prima di impugnare.

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