Ordinanza n. 94/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 16262 del 15.12.2025 a firma della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, recante ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; del Verbale n. 36/2-2025 del 06.10.2025 a firma del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di Bari; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine della Soprintendenza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativo a un dehor chiuso realizzato nell'area portuale, nonché verbale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, l'ordine di rimessa in pristino della Soprintendenza e il verbale dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, deducendo l'illegittimità della rimozione del manufatto. Dagli atti è emerso che l'area portuale è sottoposta a vincolo culturale indiretto ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 42/2004, diretto a impedire opere a mare e lungo la costa idonee ad alterare la prospettiva, il godimento e la visione dei luoghi. Il manufatto è un dehor chiuso di dimensioni non esigue, tale da ostruire integralmente la visione di una parte rilevante della facciata di un edificio incluso nella prospettiva dell'area vincolata. La società disponeva di un'autorizzazione comunale relativa all'occupazione di suolo pubblico e, eventualmente, agli aspetti edilizi, ma non dell'autorizzazione della Soprintendenza; l'autorizzazione comunale non poteva assorbire la distinta tutela culturale. La ricorrente ha prospettato anche l'ignoranza del vincolo, ma il Tribunale ha rilevato che il vincolo è soggetto agli oneri di notificazione e trascrizione previsti dall'art. 47 d.lgs. 42/2004, sicché tale ignoranza non esonera dall'acquisizione dei titoli necessari.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che, in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza e in presenza del vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs. 42/2004, la società non abbia titolo per mantenere il dehor e non possa ragionevolmente ottenere l'autorizzazione a conservarlo nella configurazione attuale, poiché la struttura incide sulla prospettiva e sulla visione dei luoghi tutelati. Quanto al periculum, il danno prospettato è stato qualificato come esclusivamente economico e quindi riparabile; inoltre, la rimozione del dehor chiuso non impedisce la prosecuzione dell'attività commerciale e il pregiudizio è facilmente evitabile mediante la sostituzione con una struttura leggera compatibile con il vincolo. Il mantenimento della struttura determinerebbe inoltre un ingiustificato vantaggio concorrenziale rispetto agli operatori che rispettano il vincolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate, nonostante la soccombenza, in ragione della particolarità della vicenda e del possibile affidamento ingenerato dall'autorizzazione comunale rilasciata senza previa acquisizione dell'autorizzazione culturale.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 42/2004
"di eseguire qualunque opera a mare e lungo la costa, che possa alterare la prospettiva, il godimento e la visione dei luoghi"
Il vincolo culturale indiretto impedisce opere idonee ad alterare la prospettiva, il godimento e la visione dei luoghi; il dehor chiuso, per conformazione e dimensioni, rientra tra le opere incompatibili.
art. 47 d.lgs. 42/2004
La notificazione al proprietario, possessore o detentore e la trascrizione nei registri costituiscono gli oneri pubblicitari del vincolo; l'ignoranza del vincolo non esonera l'avente causa dall'obbligo di acquisire tutti i titoli autorizzatori necessari.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata per l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando un intervento è soggetto a una pluralità di regimi autorizzatori posti a tutela di interessi pubblici diversi, il conseguimento dell'autorizzazione comunale all'occupazione di suolo pubblico o degli eventuali titoli edilizi non assorbe l'autorizzazione culturale necessaria; l'operatore deve acquisire autonomamente tutti i titoli prescritti.
- In presenza di un vincolo culturale indiretto ex art. 45 d.lgs. 42/2004, una struttura che, per dimensioni e conformazione, ostruisca in misura rilevante la visuale di un bene compreso nella prospettiva tutelata può essere legittimamente ritenuta incompatibile con il vincolo, in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza.
- Ai fini cautelari, il fumus boni iuris difetta quando il ricorrente mantiene un manufatto privo dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela culturale e non risulta prognosticamente autorizzabile nella configurazione esistente.
- Il periculum in mora non sussiste, in relazione all'ordine di rimozione di una struttura commerciale, quando il pregiudizio prospettato è meramente economico e riparabile, l'attività può proseguire e il danno può essere evitato sostituendo il manufatto con una struttura leggera compatibile con il vincolo.
- Il mantenimento cautelare di una struttura non autorizzata non è meritevole di tutela quando attribuisce al titolare un ingiustificato vantaggio concorrenziale rispetto agli operatori economici che rispettano il regime vincolistico.
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