Cassazione Penale, Sentenza n. 20850/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GUP che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari: il ricorrente deduceva carenza e vizio della motivazione (assenza di autonoma valutazione del giudice di merito, mera ripetizione delle argomentazioni della pubblica accusa) e censurava la valutazione sull'inidoneità della nuova abitazione e del braccialetto elettronico a scongiurare il pericolo di reiterazione, sostenendo l'esistenza di elementi nuovi (nuovo domicilio, comportamento di resipiscenza) idonei a modificare il quadro cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse correttamente limitato la propria cognizione a verificare l'eventuale sussistenza di fatti nuovi decisivi per la modifica della misura e che nessun elemento di novità rilevante fosse stato prodotto; ha inoltre condiviso la valutazione sulla persistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione desunto dalla gravità dei fatti, dai precedenti specifici infraquinquennali e dallo stabile inserimento dell'imputato in un contesto di traffico di stupefacenti, nonché l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) a impedire contatti utili alla perpetrazione del reato. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma sostanziale che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti, reato per il quale è stata disposta la misura cautelare
art. 125 cod. proc. pen.
principi relativi alla motivazione dei provvedimenti cautelari e alla gradazione delle misure; utilizzato per valutare la correttezza della motivazione nel rigetto della richiesta di sostituzione
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
disciplina i limiti della cognizione nel giudizio di appello/ riesame relativamente alle misure cautelari e l'onere motivazionale in presenza di fatti nuovi
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
norma riferita alla misura degli arresti domiciliari e alle condizioni della loro applicazione rispetto alle esigenze cautelari
art. 284 cod. proc. pen.
riguarda le misure cautelari personali e i relativi presupposti applicativi
art. 285 cod. proc. pen.
disciplinazione delle misure cautelari personali e criteri di applicazione (rilevante nella valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
prevede la partecipazione del Procuratore generale nella requisitoria in Cassazione, citato perché il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- In sede di appello o riesame avverso il rigetto di istanza di sostituzione di misura cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura: deve verificare l'esistenza di fatti nuovi e, se non ne riconosce la novità o la decisività, motivare il perché
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario allegare e dimostrare elementi nuovi, concreti e idonei a incidere sul quadro probatorio o sulle esigenze cautelari; mere dichiarazioni di volontà o il solo cambio di domicilio non sono sufficienti se non dimostrano lo ‘sradicamento’ dal contesto criminale
- Il criterio della gradualità e del minor sacrificio non esclude che, ove sussista un concreto e attuale pericolo di reiterazione (desunto da gravità del fatto, modalità operative, precedenti specifici e inserimento in contesto criminale), la custodia in carcere sia ritenuta necessaria
- Il braccialetto elettronico è efficace per impedire l'allontanamento dal domicilio ma non garantisce il controllo delle comunicazioni e dei contatti esterni; pertanto la sua applicabilità può essere esclusa quando il rischio di compiere reati dipenda da contatti con reti criminali
- La condanna in primo grado o i precedenti specifici infraquinquennali sono elementi rilevanti per la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, purché corredati dalla valutazione complessiva della personalità e del modus operandi
- La mancata produzione di elementi nuovi decisivi espone il ricorrente al rigetto del ricorso e a possibili conseguenze economiche (spese e ammende) in caso di inammissibilità
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