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Sentenza

Sentenza n. 2251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202401909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordine di rimozione e ripristino di un porticato abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordine comunale di rimozione e ripristino di un porticato in cemento armato di circa 80 mq, con copertura in coppi e tegole, realizzato senza titolo edilizio e in area sottoposta a vincolo di tutela dei parchi. In appello ha dedotto: violazione dell’art. 64 c.p.a. e del principio di non contestazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse contestato la riferibilità del manufatto alla domanda di condono presentata nel 2012; violazione della disciplina sul condono edilizio, assumendo che l’ordine di demolizione fosse stato adottato durante la pendenza del procedimento di sanatoria; erronea qualificazione dell’opera, che sarebbe stata assentibile mediante SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001; difetto di motivazione, istruttoria ed eccesso di potere, per il mancato esame della domanda di condono e per il mero richiamo all’abusività e al vincolo paesaggistico; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’ordine non fosse stato notificato all’attuale proprietario, ma alla società quale precedente proprietaria e presunta responsabile dell’abuso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che la documentazione prodotta dalla stessa società non conteneva riferimenti alle opere oggetto dell’ordine di ripristino. Non era quindi provata la coincidenza tra il porticato e il manufatto oggetto della domanda di condono. Il principio di non contestazione non poteva supplire alla mancata puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa; l’amministrazione, inoltre, aveva contestato che il porticato fosse compreso nelle precedenti domande di sanatoria. Venendo meno la prova che il porticato fosse oggetto del condono, non operava neppure la preclusione all’adozione di provvedimenti repressivi durante la pendenza della domanda. Il terzo motivo è stato respinto perché un porticato in cemento armato di circa 80 mq, dotato di copertura in coppi e tegole, costituisce opera considerevole per la quale è necessario il permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA semplice; la mancata acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituiva inoltre autonomo fondamento della demolizione. È stato respinto anche il motivo sul difetto di motivazione: l’ingiunzione di demolizione, quale atto dovuto conseguente all’accertata abusività dell’opera, è in linea di principio adeguatamente motivata con l’indicazione dell’abusività, soprattutto quando il ricorrente non contesti la realizzazione senza titolo e non dimostri l’esistenza di una sanatoria riferibile al manufatto. Infine, è stata respinta la censura relativa alla mancata notificazione dell’ordine all’attuale proprietario, poiché la doglianza riguardava un soggetto diverso e non incideva sulla legittimità dell’ingiunzione notificata alla società. La società, già proprietaria e autrice della domanda di sanatoria, non aveva provato la propria estraneità all’abuso; l’art. 33 d.P.R. 380/2001 riguarda il responsabile dell’abuso. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’appellata.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato dall’onere di compiere una contestazione circostanziata.

    Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti puntualmente allegati dalla parte onerata della prova; non può supplire alla mancata allegazione o dimostrazione della riferibilità dell’opera alla domanda di condono.

  • artt. 38, 40 e 44 l. 47/1985

    La pendenza di una domanda di condono può incidere sull’esercizio dei poteri repressivi edilizi, ma tale effetto presuppone che la domanda riguardi effettivamente l’opera oggetto dell’ordine di demolizione.

  • art. 2, comma 59, l. 662/1996

    Richiamato quale fondamento della domanda di sanatoria, non produce effetti impeditivi rispetto all’ordine di demolizione quando non sia provata la riferibilità della domanda al manufatto contestato.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA semplice non è sufficiente per un porticato in cemento armato di circa 80 mq con copertura in coppi e tegole, qualificato come opera considerevole e soggetto a permesso di costruire.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Per le opere di ristrutturazione edilizia abusive, l’ordine di rimozione e ripristino può essere rivolto al responsabile dell’abuso; la società già proprietaria, che aveva chiesto la sanatoria del porticato, non aveva dimostrato la propria estraneità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La censura relativa alla mancata notificazione all’attuale proprietario non incide, nel caso esaminato, sulla legittimità dell’ordine rivolto e notificato al soggetto ritenuto responsabile dell’abuso.

  • artt. 16 e 22 l.r. 15/2008

    Richiamati dall’amministrazione quali ulteriori basi normative dell’ordine di rimozione e ripristino.

  • l.r. 29/1997

    La realizzazione del porticato in area gravata da vincolo di tutela dei parchi senza l’assenso dell’autorità tutoria costituisce autonoma ragione idonea a giustificare la demolizione.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione nel processo amministrativo opera soltanto in relazione a fatti puntualmente allegati dalla parte che ne invoca gli effetti; la mancata contestazione non esonera dalla prova quando l’allegazione sia generica o quando la documentazione in atti non dimostri il fatto costitutivo della pretesa.
  • La pendenza di una domanda di condono edilizio impedisce l’adozione di un provvedimento repressivo soltanto se è dimostrato che la domanda riguarda esattamente l’opera oggetto dell’ordine di demolizione o ripristino.
  • Un porticato in cemento armato di circa 80 mq con copertura stabile costituisce opera di consistenza tale da richiedere il permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA semplice prevista dall’art. 22 d.P.R. 380/2001.
  • L’ingiunzione di demolizione, quale atto dovuto conseguente all’accertata realizzazione di un’opera senza titolo o in totale difformità, è in linea di principio adeguatamente motivata mediante l’indicazione dell’abusività dell’opera, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, salvo particolari circostanze.
  • La mancata notificazione dell’ordine repressivo all’attuale proprietario non determina l’illegittimità dell’ingiunzione notificata al soggetto individuato come responsabile dell’abuso, quando la censura sia proposta da altro soggetto senza dimostrare la propria estraneità alla realizzazione dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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