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Ordinanza

Ordinanza n. 626/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Comune di Milano prot. Comune di Milano-OMISSIS- del 3 aprile 2026, recante annullamento d’ufficio della SCIA atti P.G.-OMISSIS- del 25 aprile 2025, e della SCIA in variante in data 5 dicembre 2025, nonché ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché per la condanna del Comune di Milano al pagamento del risarcimento dei danni connessi e/o conseguenti, comprensivo dei maggiori costi di cantiere e della impedita/ritardata commercializzazione delle unità immobiliari, che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio.

Giustizia amministrativa202601456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio di una SCIA edilizia e di una SCIA in variante, con ordine di ripristino e demolizione delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario/operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni, la nota comunale del 3 aprile 2026 con cui il Comune di Milano ha annullato d’ufficio la SCIA del 25 aprile 2025 e la SCIA in variante del 5 dicembre 2025, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere entro novanta giorni. L’annullamento era fondato su quattro asserite difformità dal PGT vigente: il superamento della Linea di altezza rispetto all’edificio adiacente; la mancata giustificazione del consolidamento edilizio-urbanistico di funzione; l’errato computo delle superfici del piano seminterrato, con locali condonati considerati come SL anziché SA; la non corretta ricognizione delle linee interne di separazione tra SA e SL. La ricorrente ha contestato la legittimità dell’annullamento d’ufficio e ha dedotto anche il pregiudizio economico derivante dai maggiori costi di cantiere e dall’impedita o ritardata commercializzazione delle unità immobiliari.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il Comune aveva motivato l’interesse pubblico all’annullamento mediante il generico riferimento all’incremento del carico urbanistico e delle dotazioni di servizi, senza chiarire in concreto quale pregiudizio attuale ne derivasse per il tessuto urbano e senza comparare tale interesse con quello privato al mantenimento degli effetti delle SCIA. La motivazione è stata quindi considerata generica e tautologica, sostanzialmente coincidente con il mero richiamo alla violazione delle norme del PGT. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’ordine di demolizione, riguardando opere in stato avanzato di realizzazione o già ultimate, avrebbe prodotto un danno materiale ed economico gravissimo, difficilmente reversibile e non adeguatamente ristorabile per equivalente. Il TAR ha pertanto accolto l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito al 14 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    Costituisce la base processuale per la tutela cautelare collegiale; il giudice valuta sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato insieme alla disciplina nazionale della privacy per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 5 delle NA del PdR

    locali condonati computati come SL anziché come SA

    È menzionato quale parametro urbanistico cui il Comune ha riferito uno dei profili di difformità contestati.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di una SCIA non può essere motivato dal solo richiamo alla violazione della disciplina urbanistica: l’amministrazione deve indicare un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, specificando il pregiudizio derivante dall’intervento e comparandolo con l’interesse privato alla conservazione degli effetti del titolo.
  • Quando il provvedimento di annullamento d’ufficio di una SCIA è accompagnato dall’ordine di demolizione di opere edilizie in avanzato stato di realizzazione o già ultimate, l’esecuzione dell’ordine può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, difficilmente reversibile e non adeguatamente ristorabile per equivalente, idoneo a fondare la tutela cautelare.
  • La tutela cautelare deve essere concessa quando la motivazione dell’annullamento d’ufficio presenta una significativa debolezza rispetto al requisito dell’interesse pubblico concreto e attuale e l’esecuzione dell’ordine demolitorio rischia di compromettere irreversibilmente l’utilità della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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