Cassazione Penale, Sentenza n. 46315/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza GIP del 10/05/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta). Il ricorrente deduceva: a) vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato che era in regime di arresti domiciliari al momento dell'aggravamento e che quindi andava valutata la sussistenza dell'aggravamento rispetto alla misura meno grave; b) produzione di elementi nuovi dalla difesa a dimostrazione della cessazione del pericolo di reiterazione, con richiamo alla revoca di una misura di prevenzione del 2012 e alla presunta irrilevanza di alcune intercettazioni del 2019. Il ricorrente sosteneva che tali elementi avrebbero dovuto imporre l'applicazione degli arresti domiciliari o comunque l'esclusione del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: 1) non risultasse provato che il ricorrente fosse in regime di arresti domiciliari al momento dell'applicazione della misura cautelare e che la difesa non avesse fornito adeguate allegazioni in tal senso; 2) la difesa non abbia confutato, se non in termini generici, gli elementi specifici su cui il Tribunale aveva fondato la permanenza del pericolo di reiterazione (intercettazioni di febbraio e marzo 2019 e la partecipazione del ricorrente alla spartizione di lavori edili a beneficio di consorterie mafiose), elementi che erano coerenti con la condanna di primo grado emessa con rito abbreviato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso è quindi respinto.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria a seguito della declaratoria di inammissibilità; utilizzata come norma procedurale per gli effetti pratici della sentenza.
Cass. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021 (Scarcello) - giurisprudenza
Richiamata in relazione al principio che la prova della partecipazione associativa e del pericolo di reiterazione può prescindere dalla prova di specifici reati fine; la Corte utilizza tale riferimento per sostenere che la prova dell'associatività e di elementi sopravvenuti è idonea a superare le obiezioni difensive.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il ricorrente deve allegare e provare in modo specifico e documentato le circostanze che giustificherebbero l'attenuazione o la revoca della misura: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La revoca o la cessazione di misure di prevenzione o cautelari anteriori non esclude automaticamente la sussistenza attuale del pericolo di reiterazione: devono essere valutati anche fatti successivi e nuovi elementi probatori.
- Le intercettazioni e altri elementi di fatto successivi rispetto a precedenti accertamenti possono essere determinanti per ritenere persistente l'intraneità del soggetto al sodalizio mafioso e il conseguente pericolo di reiterazione.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata specifica confutazione degli elementi decisivi della motivazione conduce spesso all'inammissibilità o al rigetto.
- La prova della partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) può essere valutata anche tramite supporti indiziari e comportamenti concreti (es. spartizione di appalti), che rendono irrilevante l'esistenza di sentenze non definitive su fatti diversi.
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