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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento della determina n. 6 dell’8.1.2025, recante l’imposizione di un indennizzo di € 49.858,14 per occupazione abusiva di area demaniale marittima in località Marina di Carrara esterno porto, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993;

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di imposizione di un indennizzo per occupazione senza titolo di area demaniale marittima mediante cavidotti interrati a servizio di una rete di telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determina con cui l’Autorità di Sistema Portuale le ha imposto un indennizzo di € 49.858,14 per l’occupazione, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, di un’area demaniale marittima, dopo la scadenza al 31 dicembre 2023 della concessione relativa al mantenimento di fibre ottiche interrate. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che tale disposizione vieta alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri economici ulteriori per l’impianto o l’esercizio di reti di comunicazione elettronica. In subordine, la ricorrente contestava la quantificazione dell’indennizzo, ritenendola sproporzionata, abnorme e immotivatamente discostata dal criterio previsto dall’art. 8 del d.l. n. 400/1993. Il TAR ha ritenuto assorbente il primo motivo e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla censura relativa alla concreta determinazione dell’indennizzo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la determina è stata annullata. Il TAR ha interpretato l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, anche alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, come modificato dall’art. 8-bis del d.l. n. 135/2018 e dall’art. 18 del d.l. n. 13/2023, nel senso che gli operatori di reti di comunicazione elettronica possono essere assoggettati soltanto alle prestazioni, tasse e canoni espressamente consentiti dalla disciplina speciale. Il divieto comprende ogni altro onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, incluso l’indennizzo per occupazione senza titolo previsto dall’art. 8 del d.l. n. 400/1993. La disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche prevale, in tale ambito, sulla disciplina generale concernente l’occupazione abusiva di aree demaniali. L’Autorità portuale non poteva quindi pretendere l’indennizzo per il mantenimento dei cavidotti interrati a servizio della rete, sebbene la concessione non fosse stata rinnovata. Il TAR ha tuttavia precisato che l’occupazione dell’area pubblica richiede comunque un titolo concessorio legittimante, anche gratuito, e ha rilevato la mancata collaborazione della società, che non aveva riscontrato le richieste volte alla formalizzazione di un nuovo titolo. Tale rilievo non ha inciso sull’annullamento dell’indennizzo. Le spese sono state compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato da parte dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. n. 259/2003

    le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli tassativamente consentiti dal medesimo d.lgs. n. 259/2003

    La disposizione vieta l’imposizione di qualsiasi onere finanziario, reale o contributo non espressamente previsto dalla disciplina speciale sulle comunicazioni elettroniche, compreso l’indennizzo per occupazione sine titulo.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016

    gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto

    La norma, quale disposizione di interpretazione autentica dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, conferma il carattere tassativo degli oneri applicabili agli operatori di comunicazione elettronica.

  • art. 8 d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993

    Prevede l’indennizzo per l’occupazione senza titolo di area demaniale marittima, ma non può essere applicato agli operatori di reti di comunicazione elettronica quando costituisce un onere vietato dall’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 4 d.lgs. n. 259/2003

    Esprime la ratio di favorire e incentivare la diffusione delle infrastrutture tecnologiche di comunicazione elettronica, orientando l’interpretazione della disciplina nel senso di evitare oneri ulteriori non previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il divieto di imporre agli operatori di reti di comunicazione elettronica oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dall’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003 comprende qualsiasi onere finanziario, reale o contributo comunque denominato, inclusi gli indennizzi per occupazione senza titolo di aree demaniali marittime.
  • La disciplina speciale sulle comunicazioni elettroniche prevale sulla disciplina generale dell’occupazione abusiva di beni demaniali: l’indennizzo previsto dall’art. 8 del d.l. n. 400/1993 non può essere richiesto a un operatore di telecomunicazioni se costituisce un onere ulteriore non consentito dall’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003.
  • Il divieto di imporre oneri economici ulteriori per l’impianto o l’esercizio di reti di comunicazione elettronica non elimina la necessità di un titolo concessorio per l’occupazione di un’area pubblica; il titolo può tuttavia essere rilasciato gratuitamente, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La contestazione relativa alla concreta determinazione dell’indennizzo per occupazione demaniale attiene a una posizione devoluta alla giurisdizione ordinaria, mentre il giudice amministrativo può conoscere della legittimità dell’imposizione dell’onere in rapporto alla disciplina speciale sulle comunicazioni elettroniche.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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